11 Agosto 2020

Lavoro nei giorni festivi: prevale l’accordo tra datore di lavoratore e lavoratore sul CCNL


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La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 18887/2019 , ha stabilito che la possibilità di svolgere attività lavorativa durante le giornate di festività infrasettimanali non può essere rimessa alla volontà esclusiva del datore o a quella di lavoratore dovendo invece prefigurarsi tra loro un accordo.
La Corte stessa ritiene di conseguenza illegittimo il licenziamento per giusta causa motivato dal rifiuto del dipendente di prestare attività lavorativa in tali occasioni.

Nel caso oggetto di sentenza, il lavoratore impugnava giudizialmente il licenziamento subito in quanto si era rifiutato di prestare l’attività lavorativa il 1° maggio, giornata di festa nazionale dei lavoratori, che in quella occasione ricadeva in un giorno infrasettimanale, ma tale sentenza è valevole anche per altri giorni festivi che possono cadere in mezzo alla settimana, in giorni lavorativi, quali ferragosto, Natale, il primo dell’anno.

Secondo i giudici di legittimità, il diritto del lavoratore di astenersi dalla prestazione lavorativa in un giorno infrasettimanale festivo è un diritto soggettivo a carattere generale e come tale non può essere “eliminato” dalla scelta unilaterale da parte del solo datore di lavoro, bensì solamente a seguito di un accordo di ambo le parti.
Neanche i CCNL, pertanto, possono prefigurare l’obbligo del lavoratore di prestare la propria attività in giorni festivi in quanto introdurrebbero una deroga in pejus rispetto ai diritti del lavoratore.