21 Settembre 2020
Decreto semplificazioni, nuove regole in caso di controversie negli appalti
Con l’articolo 12bis del Decreto Semplificazioni sono state introdotte alcune novità in materia di controversie di lavoro, relativamente al caso di appalti.
Per quanto riguarda la diffida in caso di appalti, la normativa è disciplinata dall’articolo 12 del d.lgs. 124 del 2004, che prevede nei casi in cui «nell‘ambito dell‘attività di vigilanza emergano inosservanze alla disciplina contrattuale da cui scaturiscono crediti patrimoniali in favore dei prestatori di lavoro, il personale ispettivo delle Direzioni del lavoro diffida il datore di lavoro a corrispondere gli importi risultanti dagli accertamenti».
Con il Dl Semplificazioni viene introdotta una novità, che sostanzialmente rende applicabile la diffida anche ai soggetti che utilizzano le prestazioni di lavoro, solidamente responsabili dei crediti accertati. Pertanto, in caso di appalto, il committente risponderà in solido di crediti patrimoniali nei confronti dei lavoratori, da intendersi anche quelli che prestano attività lavorativa in forma di collaborazione.
Per quanto concerne invece la conciliazione, il datore di lavoro che riceve la diffida avrà 30 giorni di tempo per promuovere un tentativo di conciliazione presso la sede provinciale della Direzione generale del lavoro. In caso di esito positivo, la diffida perderebbe efficacia, mentre in caso di esito negativo scatterebbe la sospensione dei termini per 60 giorni, diversamente dalla tempistica precedente (90 giorni). Decorsi i 60 giorni la diffida torna esecutiva automaticamente.