25 Settembre 2020
FAQ n. 2 – Quesiti sul trasporto passeggeri con autobus
A seguito di nostra newsletter del 9 settembre, aggiungiamo nuovi quesiti da voi pervenuti relativi al trasporto passeggeri, con particolare riguardo al trasporto con autobus.
1) Nel trasporto scolastico, il periodo di 15 minuti in cui si può essere a pieno carico vanno calcolati dal momento della salita del primo alunno, o nel momento in cui si supera la capienza limite dell’80 per cento?
Il periodo di 15 minuti nel quale è consentito il trasporto a pieno carico inizia nel momento in cui si supera la capienza limite dell’80 per cento (fino ad arrivare ad un massimo del 100%), come stabilito dalle linee guida specifiche per il trasporto scolastico.
2) In caso di gite scolastiche, è previsto l’obbligo di misurazione della temperatura e delle autocertificazioni?
Le gite e i viaggi di istruzione non sono associabili ad un trasporto scolastico poiché quest’ultimo prevede un trasporto di alunni o studenti da/verso l’istituto a fermate prestabilite. Pertanto, in attesa di eventuali specifiche indicazioni, rimane l’obbligo, come per i viaggi ncc occasionali nei quali si vuole derogare al metro di distanza, di misurazione della temperatura e delle autocertificazioni.
3) In caso di trasporto ncc occasionale con partenza da una regione che ha emesso un’ordinanza che prevede la possibilità del carico al cento per cento ed arrivo in una che non ha emesso nessuna ordinanza specifica (oppure che si rifà espressamente al dpcm nazionale) è possibile un carico al cento per cento di passeggeri? E se le regioni coinvolte prevedono tutte ordinanze che consentono il pieno carico, è ammesso il trasporto al cento per cento della capienza?
Le ordinanze regionali disciplinano i trasporti in ambito locale/regionale. Per i trasporti interregionali, ovvero nazionali, occorre rifarsi al più restrittivo DPCM del 7 settembre. Questo concetto ci è stato confermato da alcuni funzionari di Polizia stradale da noi interpellati.
In ogni caso, sebbene quanto sopra riportato sia il parere più condiviso, abbiamo riscontrato diverse interpretazioni in merito, anche fra gli stessi agenti preposti ai controlli su strada.
4) In ambito ncc occasionale l’azienda incaricata del trasporto deve fornire le autocertificazioni di assenza di sintomi da covid?
Le linee guida allegate al recente DPCM non individuano un soggetto obbligato a produrre le autocertificazioni. Dovrebbe essere l’utente che si avvale del trasporto a consegnarla ma è certamente consentito che sia il trasportatore stesso a fornirla. Quest’ultimo soggetto dovrà invece provvedere alla raccolta e alla conservazione.
Continuate a inviarci i vostri quesiti! Seguiranno prossimamente ulteriori FAQ con nuovi chiarimenti