6 Ottobre 2020
Credito d’imposta per investimenti in beni strumentali nuovi: quale documentazione occorre presentare
Con risposta ad interpello n.439 del 5 ottobre, l’Agenzia delle Entrate ha fornito alcuni chiarimenti circa l’idonea documentazione necessaria a dimostrare l’effettivo sostenimento delle spese di investimento per una corretta gestione dei costi agevolabili finalizzata al beneficio del credito d’imposta per l’acquisto dei beni strumentali nuovi.
Come previsto dall’articolo 195, co.1 della Legge di Bilancio 2020, i soggetti che si avvalgono del credito d‘imposta sono tenuti a conservare, pena la revoca del beneficio, la documentazione idonea a dimostrare l‘effettivo sostenimento e la corretta determinazione dei costi agevolabili; pertanto, ci si riferisce a fatture ed altri documenti relativi all’acquisizione dei beni agevolati, che devono avere espresso riferimento all’articolo 1 commi 184.190 della Legge di Bilancio.
L’Agenzia delle Entrate, in linea con quanto fornito dal MISE nelle FAQ n. 10.15 precisa infatti che:
1. La fattura sprovvista del riferimento all‘art. 1, commi da 184 a 197, L. n. 160/2019, è documentazione inidonea e determina in sede di controllo la revoca della quota corrispondente di agevolazione;
2. Per le fatture in formato cartaceo, il riferimento alla normativa in questione, può essere riportato dall‘impresa acquirente sull‘originale di ogni fattura, sia di acconto, sia di saldo, con scrittura indelebile, anche mediante l‘utilizzo di un apposito timbro;
3. Per le fatture elettroniche, il beneficiario può stampare il documento di spesa apponendo la scritta indelebile oppure realizzare un‘integrazione elettronica da unire all‘originale e da conservare insieme allo stesso;
4.La regolarizzazione di documenti già emessi deve avvenire entro la data in cui sono state avviate eventuali attività di controllo, da parte dell‘impresa beneficiaria.