5 Ottobre 2020
Contributo a fondo perduto indebito, possibile la restituzione senza sanzioni
L’Agenzia delle Entrate con la risposta n. 427/2020 ha stabilito la non punibilità del contribuente che, avendo percepito il bonus previsto dall’articolo 25 del Decreto Rilancio, solo a seguito di successivi chiarimenti di prassi viene a conoscenza di avere assunto un comportamento con essi non coerente.
Nel caso specifico un interpello è stato presentato da un consorzio tra imprese che, una volta fatto richiesta per il contributo ed incassato il medesimo, alla luce di ulteriori interpretazioni fornite dalle Entrate, ha notato di averlo ricevuto indebitamente, dovendo pertanto restituire il medesimo.
Era proprio la circolare n. 22/2020 del 21 luglio a precisare che i consorzi tra imprese fossero esclusi dal beneficio, considerato il fatto che essi “si limitano a operare il ribaltamento dei costi/proventi percepiti alle imprese che ne fanno parte. Queste ultime, infatti, sussistendo gli ulteriori requisiti possono accedere al contributo … evitando la duplicazione del beneficio in capo ai medesimi soggetti”.
Tale circolare rettificava quanto disposto precedentemente dalla circolare 15/2020 del 13 giugno, che sostanzialmente prevedeva quali beneficiari del contributo gli enti e le società di cui all’articolo 73, comma 1 lettere A) e B) del TUIR, che include anche i consorzi tra imprese.
Il consorzio istante, alla luce di tale rettifica, chiedeva di poter restituire quanto indebitamente percepito senza l’applicazione di sanzioni (gli interessi permangono) previste dalla norma nei casi di indebita percezione del contributo stesso.
L’Agenzia aveva comunque precisato che i consorzi che svolgono attività autonoma rispetto alle consorziate e assumono rappresentanza esterna possono accedere al beneficio.
Per quanto concerne invece l’ipotesi di indebita richiesta del contributo a fondo perduto, la circolare 15/2020 ha stabilito che non si applicano sanzioni se viene presentata rinuncia prima che il contributo sia accreditato sul conto corrente.
Inoltre, stando anche alle disposizioni dello Stato dei Diritti del Contribuente (articolo 10, co.3) non si applicano sanzioni anche nel caso in cui il contribuente, già beneficiario del contributo, solo a seguito della pubblicazione della circolare 22/2020 viene a conoscenza di avere assunto un comportamento non coerente con i chiarimenti forniti da quel documento di prassi. In una situazione del genere, il soggetto che ha percepito indebitamente la somma deve restituirla pertanto in modo tempestivo, senza l’applicazione di sanzioni, ma con i dovuti interessi, utilizzando i codici tributo istituiti con la risoluzione 37/2020.