13 Ottobre 2020

Cartelle esattoriali, i chiarimenti della Cassazione sulla prescrizione


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La recente ordinanza della Corte di Cassazione n. 20955/2020 ha chiarito i termini di prescrizione di interessi e sanzioni oggetto di cartella elettorale notificata al contribuente.
Nello specifico, i giudici ermellini della Corte hanno chiarito che interessi e sanzioni oggetto di cartella esattoriale si prescrivono in cinque anni, a meno che, per le seconde, non intervenga una sentenza passata in giudicato.
Dicorso diverso per i contributi, che invece presentano un termine di prescrizione di durata decennale.

Nel caso specifico, la sentenza della Cassazione respingeva il ricorso presentato dall’Agenzia delle Entrate contro la sentenza della Commissione Tributaria Regionale che aveva confermato la prescrizione quinquiennale per le sole sanzioni e interessi oggetto di cartella esattoriale impugnata dal contribuente, per alcuni tributi non liquidati.
I giudici della Cassazione hanno spiegato che “Gli interessi dovuti per il ritardo nella loro esazione, i quali integrano un’ obbligazione autonoma rispetto al debito principale e suscettibile di autonome vicende, sì che il credito relativo a tali accessori rimane sottoposto al proprio termine di prescrizione quinquiennale fissato dall’articolo 2498, primo comma, n.4 cc.” 
I giudici hanno inoltre ricordato che l’articolo 20, comma 3 del D.Lgs. 472/1997 prevede la prescrizione della sanzione irrogata prescritta nel termine di 5 anni.

Tuttavia, i tributi erariali, se oggetto di sentenza passata in giudicato o di decreto ingiuntivo, si prescrivono nel termine decennale secondo quanto previsto dall’articolo 2953 cc.