21 Ottobre 2020

Nuovo comma 8-bis codice della strada: circolare 29323 MIT su competenze Commissione Mediche


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Il nuovo comma 8-bis dell’articolo 126 del Codice della Strada, introdotta dalla legge 76/2020, stabilisce quanto segue:

Al titolare di patente di guida che si sottopone, presso la commissione medica locale di cui  all’articolo 119, comma 4, agli accertamenti per la verifica della persistenza dei requisiti di idoneità psicofisica richiesti per il  rinnovo di validità della patente di guida, la commissione stessa rilascia, per una sola volta, un permesso provvisorio di guida, valido fino all’esito finale della procedura di rinnovo. Il rilascio del permesso provvisorio  di guida è subordinato alla verifica dell’insussistenza di condizioni di ostatività presso l’anagrafe nazionale degli abilitati alla guida di cui all’articolo 226, comma 10. Il permesso provvisorio di guida  non è rilasciato ai titolari di patente di guida che devono sottoporsi agli accertamenti previsti dagli articoli 186, comma 8, e 187, comma
6.

Una nuova circolare del Ministero dei Trasporti del 21 ottobre ha stabilito che, in via transitoria, nel tempo necessario all’implementazione delle procedure informatiche utili a dare piena attuazione alle disposizioni dell’articolo 126 comma 8bis, il permesso di guida è rilasciato con le modalità da ultimo disciplinate con la circolare 18789 dell’8 luglio 2020 avente ad oggetto “Permesso di guida provvisorio ai sensi dell’art.59 della legge 29 luglio 2010, n.120.
Poiché il suddetto articolo 59 è stato abrogato, l’allegato della circolare 18789 è sostituito dall’allegato 1 della nuova circolare in oggetto (per il contenuto si veda il link di seguto).

Il testo completo della circolare e dei relativi allegati è disponibile al seguente link: https://www.mit.gov.it/sites/default/files/media/normativa/2020-10/circolare_protocollo_29323_20-10-2020.pdf