22 Ottobre 2020
Regolamento UE 2020/1055: novità sull’accesso alla professione
All’interno del 1°pacchetto mobilità varato dall’Unione Europea alla fine di luglio, rientra il Regolamento UE 2020/1055, il quale è intervenuto a modifica del Regolamento UE 1071/2009 in materia di accesso alla professione di trasportatore su strada. Le nuove disposizione si applicheranno a decorrere dal 21 febbraio 2022.
Fra le novità più rilevanti si segnalano:
Articolo 3. Requisiti per l’esercizio della professione di trasportatore su strada: viene abrogato il paragrafo 2 che consentiva agli Stati membri di prevedere requisiti supplementari (rispetto a quelli di stabilimento, onorabilità, capacità finanziaria e idoneità professionale) ai fini dell’esercizio professionale dell’attività di trasportatore su strada;
Articolo 5. Condizioni relative al requisito di stabilimento: la norma, interamente sostituita, presenta diverese novità che mirano ad assicurare che le imprese svolgano una reale e continuativa attività nello Stato membro di stabilimento. Le nuove disposizioni lasciano ad una scelta degli Stati membri la possibilità di subordinare il possesso del requisito di stabilimento ad ulteriori condizioni espressamente individuate, vale a dire: i) disponibilità presso i locali dell’impresa di personale amministrativo debitamente qualificato o di un gestore dei trasporti reperibile durante il normale orario d’ufficio; ii) disponibilità nel territorio dello Stato di un’infrastruttura operativa, compreso un ufficio aperto durante il normale orario d’ufficio.
Articolo 8. Condizioni relative al requisito dell’idoneità professionale: le novità introdotte dalle nuove disposizioni riguardano la possibilità per gli Stati membri di promuovere l’aggiornamento periodico del gestore dei trasporti ogni 3 anni, invece che ogni 10 anni come attualmente previsto dall’art.8, par. 5 del reg. (CE) n. 1071/2009. Si riemette, inoltre, ad atti delegati della Commissione la possibile modifica degli allegati I (elenco delle materie verte l’accertamento dell’idoneità professionale), II (elementi di sicurezza dell’attestato di idoneità professionale) e III (modello di attestato di idoneità professionale);
Articolo 13 – Procedura di sospensione e di revoca delle autorizzazioni: la norma viene modificata nella parte in cui assegna un termine all’impresa per regolarizzare la propria posizione rispetto al requisito dell’idoneità finanziaria. In particolare, il termine resta fissato in sei mesi, ma si prevede che l’impresa debba dimostrare entro tale termine che il requisito è nuovamente soddisfatto in via permanente e non, invece, che sarà soddisfatto in futuro (come previsto dalle norme oggi vigenti);
Articolo 18 – Cooperazione amministrativa fra Stati membri: la nuova norma specifica meglio i termini della cooperazione amministrativa tra gli Stati membri.
Il testo integrale con le modifiche è disponibile al seguente link: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R1055&from=IT