9 Novembre 2020

Panoramica sulle misure di sostegno economico adottate fino ad oggi dal Governo


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Riportiamo una panoramica sulle misure economiche adottate dall’inizio della pandemia fino ad ora.

Per far fronte all’emergenza sanitaria il Governo ha previsto una serie di misure dirette al sostegno economico delle imprese italiane riassunte di seguito.

 

DL 18/2020 “DECRETO CURA ITALIA” convertito dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27, il quale ha previsto fra le principali misure quanto segue:

– Indennita’ professionisti e lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa (art.27).  Ai liberi professionisti titolari di partita iva attiva alla data del 23 febbraio 2020 e ai lavoratori  titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa attivi alla medesima data, iscritti alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma  26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, è riconosciuta un’indennità per il mese di marzo 2020 pari a 600 euro.

– Pontenziamento del Fondo di Garanzia PMI (Art.49 bis). Fino al 2 marzo 2021, l’intervento del Fondo di garanzia per le PMI è concesso a titolo gratuito e con priorità sugli altri interventi, per un importo massimo garantito per singola impresa di 2,5 milioni di euro, in favore delle piccole e medie imprese con sede o unità locali ubicate nei territori del comuni colpiti dall’epidemia di COVID-19 come individuati nell’Allegato 1 al DPCM del 1° marzo 2020; per tale finalità il Fondo è rifinanziato di 50 milioni di euro per il 2020;

– Sostegno finanziario alle piccole e medie imprese (art. 56). Moratoria straordinaria volta ad aiutare specificamente le microimprese e le piccole e medie imprese che alla data di entrata in vigore del decreto hanno in corso prestiti o linee di credito già messe a disposizione da banche o altri intermediari finanziari. Per questi finanziamenti la misura dispone che:

a) le linee di credito accordate “sino a revoca” e i finanziamenti accordati a fronte di anticipi su crediti non possano essere revocati fino alla data del 30 settembre 2020;
b) la restituzione dei prestiti non rateali con scadenza anteriore al 30 settembre 2020 sia rinviata fino alla stessa data;
c) il pagamento delle rate di prestiti con scadenza anteriore al 30 settembre 2020 sia rimesso in scadenza sulla base degli accordi tra le parti o, in ogni caso, sospeso almeno fino al 30 settembre 2020.

– Sospensione dei termini degli adempimenti e dei versamenti fiscali e contributivi (art.62). Per i soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato sono sospesi gli adempimenti tributari (diversi dai versamenti e diversi dall’effettuazione delle ritenute alla fonte e delle trattenute relative all’addizionale regionale e comunale) che scadono nel periodo compreso tra l’8 marzo 2020 e il 31 maggio 2020.

Alle attività d’impresa, arte o professione con ricavi non superiori a 2 milioni di euro sono sospesi i versamenti da autoliquidazione che scadono nel periodo compreso tra l’8 marzo 2020 e il 31 marzo 2020:

a) relativi alle ritenute alla fonte e alle trattenute relative all’addizionale regionale e comunale
b) relativi all’imposta sul valore aggiunto;
c) relativi ai contributi previdenziali e assistenziali, e ai premi per l’assicurazione obbligatoria.

Il sito del Governo italiano ha reso disponibile un link dedicato:
http://www.governo.it/it/curaitalia


DL 8 aprile 2020, n.23 “DECRETO LIQUIDITA'” (coordinato con la legge di conversione 5 giugno 2020, n. 40) il quale ha previsto:

– garanzie da parte dello Stato per 200 miliardi (art. 1), concesse attraverso Sace in favore di banche che effettuino finanziamenti alle imprese di ogni dimensione. In particolare, la garanzia coprirà tra il 70% e il 90% dell’importo finanziato, a seconda delle dimensioni dell’impresa, ed è subordinata a una serie di condizioni tra le quali l’impossibilità di distribuzione dei dividendi da parte dell’impresa beneficiaria per i successivi dodici mesi e la necessaria destinazione del finanziamento per sostenere spese ad attività produttive localizzate in Italia;

– potenziamento del Fondo di Garanzia per le Pmi (art. 13), con l’ammissione al Fondo, con copertura al 100%, e senza procedura di valutazione da parte del medesimo, dei nuovi finanziamenti di durata massima di 6 anni a favore di Pmi e piccoli professionisti, per un importo massimo di 25.000 euro e comunque non superiore al 25% dei ricavi del beneficiario; il rimborso del capitale non decorre prima di 18 mesi dall’erogazione del prestito. Il Fondo può ora concedere garanzie a titolo gratuito fino a un importo massimo di 5 milioni di euro anche alle imprese con numero di dipendenti inferiore a 499. La garanzia del fondo stesso è pari al 90% dell’importo. Infine, per le imprese con ricavi fino a 3,2 milioni di euro, la garanzia concessa dal Fondo al 90% può essere cumulata con un’altra garanzia di un terzo soggetto, per ottenere prestiti con una garanzia del 100% su finanziamenti di importo massimo di 800.000 euro (e comunque non superiori al 25% dei ricavi del beneficiario).

Ulteriori dettagli sono disponibili al seguente link:
https://www.mef.gov.it/covid-19/Sostegno-alla-liquidita-delle-famiglie-e-delle-imprese/

DL 19/2020 n.34  “DECRETO RILANCIO” (coordinato con la legge di conversione 17 luglio 2020) il quale ha previsto:

– Contributo a fondo perduto (art.25) Il contributo spetta ai titolari di partita Iva che esercitano attività d’impresa e di lavoro autonomo o che sono titolari di reddito agrario, ed è commisurato alla diminuzione di fatturato subita a causa dell’emergenza epidemiologica;

– Esenzione versamento IRAP (art.24). Il Decreto Rilancio dispone l’esenzione dal versamento del saldo dell’IRAP dovuta per il 2019 e della prima rata, pari al 40 per cento, dell’acconto dell’IRAP dovuta per il 2020 per le imprese e i lavoratori autonomi con ricavi/compensi non superiori a 250 milioni di euro nel periodo d’imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto-legge. Rimane fermo l’obbligo di versamento degli acconti per il periodo di imposta 2019. L’importo non versato in acconto è comunque escluso dal calcolo dell’imposta da versare a saldo nel 2021. Restano escluse dalla disposizione agevolative le banche e gli altri enti e società finanziari, le imprese di assicurazione e le amministrazioni ed enti pubblici;

– Credito di Importo e rafforzamento patrimoniale delle imprese di medie dimensioni (Art. 26).

– Fondo Patrimonio PMI (art.26) i cui soggetti beneficiari sono: Società per azioni, società in accomandita per azioni, società a responsabilità limitata, anche semplificata, cooperativa, aventi sede legale in Italia, che non operino nel settore bancario, finanziario o assicurativo e che soddisfino o seguenti requisiti:  presentino un ammontare di ricavi 2019 tra i 10 e i 50 milioni; abbiano subito, a causa dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 nei mesi di marzo e aprile 2020, una riduzione complessiva dell’ammontare dei ricavi rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente in misura non inferiore al 33%; abbiano deliberato ed eseguito dopo l’entrata in vigore del decreto-legge Rilancio ed entro il 31 dicembre 2020 un aumento di capitale a pagamento e integralmente versato; si trovino in situazione di regolarità contributiva, fiscale e in materia di normativa edilizia e urbanistica del lavoro, prevenzione degli infortuni e salvaguardia dell’ambiente; il numero di occupati è inferiore a 250 persone;

– Credito di imposta per gli affitti (art.28) i cui soggetti beneficiari sono soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione, che abbiano subito nei mesi di marzo, aprile e maggio una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 50% rispetto allo stesso mese del periodo d’imposta precedente e, ad esclusione delle strutture alberghiere, con ricavi/compensi non superiori a 5 milioni di euro nel periodo d’imposta precedente, spetta un credito d’imposta nella misura del 60% dell’ammontare mensile del canone di locazione, di leasing o di concessione di immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento dell’attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all’esercizio abituale e professionale dell’attività di lavoro autonomo;

– Bollette (art.29) Riduzione della spesa sostenuta dalle utenze elettriche connesse in bassa tensione diverse dagli usi domestici, con riferimento alle voci della bolletta identificate come “trasporto e gestione del contatore” e “oneri generali di sistema”. L’Autorità di regolazione per energia reti e ambiente ridetermina, senza aggravi tariffari per le utenze interessate e in via transitoria e nel rispetto del tetto di spesa, le tariffe di distribuzione e di misura dell’energia elettrica nonché le componenti a copertura degli oneri generali di sistema, per i mesi di maggio, giugno e luglio 2020;

– Varie tipologie di credito di imposta (art.120, 122, 125, 150, 151): dettagli disponibili al link più in basso.

Per ulteriori dettagli alle misure sopra esposte ed altre disposizioni previste suggerirei di consultare la pagina ufficiale disposta dal Governo sul Decreto Rilancio:
http://www.governo.it/it/dl-rilancio

DL 104/2020 “DECRETO AGOSTO” (convertito dalla legge 126 del 13 ottobre) il quale ha previsto:

– Ulteriore rateizzazione dei versamenti sospesi (art 97): Viene prevista la possibilità di rateizzare i versamenti già sospesi con il DL Rilancio (cfr. artt. 126 e 127 DL 19.5.2020, n. 34): si tratta dei versamenti in scadenza nel periodo di lock down e dunque nei mesi di marzo, aprile e maggio, già differiti al 16 settembre dal citato DL Rilancio (v. tabella sottostante);

– Proroga moratoria PMI al 31 gennaio 2021 (art.65): inizialmente, il pagamento delle rate o dei canoni di leasing in scadenza prima del 30 settembre 2020 è stato sospeso sino al 30 settembre 2020. Con il Decreto di agosto, la sospensione arriva fino al 31 gennaio 2021;

– i versamenti per i contribuenti ISA (Indici sintetici di affidabilità) (art.98) e forfettari che abbiano subito un calo di almeno il 33% nel primo semestre del 2020 rispetto allo stesso periodo del 2019 dovranno versare la seconda o unica rata e dell’acconto IRAP entro il 30 aprile 2021.

Segnaliamo inoltre, sempre in merito al Decreto Agosto, una serie di misure per il trasporto di passeggeri. Per quanto riguarda le opportunità a livello nazionale per le imprese del settore si segnalano gli articoli 85 e 86.

L’articolo 85 istituisce un fondo di 20 milioni di euro mirato a sostenere il settore dei servizi di trasporto di linea di persone effettuati su strada mediante autobus e non soggetti ad obblighi di servizio pubblico. Lo scopo è quello di mitigare le perdite subite durante l’emergenza epidemiologica. Imprese che devono essere esercenti dei servizi sopracitati ai sensi del d.lgs. 21 novembre 2005, n. 285. L’erogazione di tali fondi  (modalità e requisiti) sarà disciplinata da successivo decreto attuativo del MIT da adottarsi entro 30 giorni dall’entrata in vigore del Decreto Agosto (quindi entro il 15 settembre).

Per quanto riguarda l’articolo 86 invece si ha una modifica dei commi 113 e 114 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di Bilancio 2020) con lo stanziamento di 50 mln di euro in più rispetto a quanto già stanziato precedentemente, per un totale di 53 milioni di euro, con duplice finalità:

– da un lato, l’acquisto di autobus nuovi di fabbrica, anche mediante leasing con contestuale radiazione mediante rottamazione degli autobus  vecchi sino ad euro 4 . In questo caso si prevede un’agevolazione sotto forma di contributo per l’acquisto di nuovi autobus , con scopo del legislatore favorire la transizione ambientale.

– dall’altro lato, di questi 53 milioni di euro 30 sono destinati al ristoro dei canoni dei finanziamenti e delle rate dei leasing con scadenza compresa anche per effetto di dilazione tra il 23 febbraio scorso ed il 31 dicembre prossimo degli autobus acquistati nuovi di fabbrica a partire dal 1 gennaio 2018 in poi. Pertanto, nel caso abbiate acquistato autobus nuovi di fabbrica a partire dal 1 gennaio 2018 potete sfruttare tale agevolazione in quanto è diretta a rimborsare le rate dei finanziamenti/leasing dei medesimi in essere nel periodo 23 febbraio –31 dicembre 2020. Anche in questo caso si attenderebbe un provvedimento da parte del MIT in quanto non vi è stato emanato il Decreto attuativo dei commi 113-114 della Legge di Bilancio a suo tempo.

Il Ministero dello Sviluppo Economico ha creato una pagina dedicata al Decreto Agosto: https://www.mise.gov.it/index.php/it/198-notizie-stampa/2041390-decreto-agosto-le-misure-per-le-imprese

DL 137/2020 “DECRETO RISTORI” il quale ha previsto:

– contributi a fondo perduto. E’ riconosciuto un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti che, alla data del 25 ottobre 2020, hanno la partita IVA attiva e dichiarano di svolgere come attività prevalente una di quelle riferite ai codici ATECO riportati nell’Allegato 1 del Decreto Ristori;

– proroga della cassa integrazione. Vengono disposte ulteriori 6 settimane di Cassa integrazione ordinaria, in deroga e di assegno ordinario legate all’emergenza COVID-19, da usufruire tra il 16 novembre 2019 e il 31 gennaio 2021 da parte delle imprese che hanno esaurito le precedenti settimane di Cassa integrazione previste dal Decreto Agosto e da parte di quelle soggette a chiusura o limitazione delle attività economiche;

– Credito d’imposta sugli affitti e cancellazione della seconda rata IMU. Per le imprese operanti nei settori riportati nella tabella dell’Allegato 1 del Decreto Ristori, il credito d’imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d’azienda (introdotto dall’art.28 del Decreto Rilancio), viene esteso ai mesi di ottobre, novembre e dicembre indipendentemente dal volume di ricavi e compensi registrato nel periodo d’imposta precedente. Inoltre è cancellata la seconda rata dell’IMU 2020 relativa agli immobili e alle pertinenze in cui svolgono le loro attività le categorie interessate dalle restrizioni (allegato 1 del Decreto Ristori), a condizione che i proprietari siano anche i gestori delle attività ivi esercitate.

Il Governo ha disposto una pagina sul proprio sito istituzionale al seguente link: http://www.governo.it/it/approfondimento/il-decreto-ristori/15550

E’ inoltre in fase di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale il nuovo decreto RISTORI-BIS del quale forniremo ulteriori dettagli non appena disponibili.


ULTERIORI MISURE EMANATE DALLE SINGOLE REGIONI

In aggiunta a quanto sopra riportato, le Giunte Regionali e le Camere di Commercio locali hanno provveduto ad emanare ulteriori provvedimenti a sostegno delle imprese in questa fase di emergenza sanitaria. Per eventuali approfondimenti, o per specifiche ricerche riguardanti una particolare regione in merito a bandi, contributi e finanziamenti, siamo a vs disposizione.