4 Dicembre 2020

Modifica legge sui tempi di guida e riposo: finaxit a disposizione per chiarimenti e delucidazioni


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Con la presente ricordiamo che, a seguito dell’approvazione nei mesi scorsi del Pacchetto Mobilità da parte dell’Unione Europea, sono state introdotte alcune modifiche sui tempi di guida e riposo come da nuovo regolamento 1054/2020 che va a integrare e modificare il regolamento 561/2006.

Riportiamo di seguito alcune delle principali modifiche:

pause in multipresenza: si parla di multipresenza quando a bordo del mezzo sono presenti due autisti, entrambi con scheda tachigrafica inserita, il primo autista in modalità “guida” e il secondo in modalità “disponibilità”. La novità dettata dal Regolamento CE 1054/2020 riguarda la possibilità per il secondo conducente di utilizzare 45 minuti di disponibilità come fossero una pausa. Il cronotachigrafo continua comunque ad essere posizionato in modalità “disponibilità”, spetterà all’organo di controllo il dovere di riconoscere quei 45 minuti di disponibilità come riposo. Questo può essere fatto utilizzando 45 minuti di disponibilità consecutivi e non 15 + 30 minuti;

deroghe rispetto ai precedenti regolamenti: come già previsto dall’art. 12 del Regolamento CE 561/2006, l’autista può derogare ai tempi di guida al fine di raggiungere un punto di sosta appropriato, nei limiti necessari alla protezione della sicurezza delle persone, del veicolo o del suo carico. Il Regolamento CE 1054/2020 specifica che solamente in condizioni eccezionali e se non viene compromessa la sicurezza stradale, al fine di raggiungere la sede di lavoro o il luogo di residenza dell’autista, per effettuare un riposo settimanale, l’autista può:
 prolungare il periodo di guida fino ad un’ora, prolungando così la sua giornata lavorativa e di conseguenza le ore di impegno a disposizione, a condizione di lasciare invariato il periodo di riposo previsto subito dopo (e non renderlo più breve). Questa proroga può essere applicata sia in vista di un riposo settimanale regolare che di un riposo settimanale ridotto
 prolungare il periodo di guida fino a due ore, solo in caso sia stato osservato un periodo di pausa di 30 minuti consecutivi subito prima dell’estensione. Questa proroga può essere applicata solo in vista di un riposo settimanale regolare. Quando si usufruisce di tali proroghe, è obbligatorio trascriverlo manualmente su supporto cartaceo, non appena possibile. L’estensione dei tempi di guida di cui si fruisce, dovrà essere recuperata entro la fine della terza settimana successiva, unitamente ad un altro periodo di riposo qualsiasi (settimanale o giornaliero).

– tratte intermodali con traghetto/treno: in caso di tratte intermodali, è possibile usufruire di massimo due interruzioni del periodo di riposo (giornaliero regolare o settimanale ridotto) per una durata totale dell’interruzione di un’ora e non di più. In questo caso, il tempo di riposo totale (interrotto) deve essere di almeno 11 ore;

documentazione dei 56 giorni: a decorrere dal 31 dicembre 2024, in fase di controllo l’autista dovrà esibire la documentazione relativa ai 56 giorni precedenti, e non più dei 28 giorni come previsto attualmente

Poiché si tratta di disposizioni in vigore da pochi mesi, è possibile che coloro che effettuano trasporti su strada (sia di merci che di passeggeri), non siano al corrente delle novità introdotte. A tal proposito il nostro studio è disponibile per fornire chiarimenti e delucidazioni.

E’ altresì possibile che alcuni aspetti necessitino di ulteriori approfondimenti. A tal proposito la sezione Mobiltà e Trasporti della Commissione Europea dispone periodicamente aggiornamenti sul nuovo regolamento 1054/2020.