10 Dicembre 2020
Contradditorio preventivo non necessario finché l’indagine non sfocia in atto
Si segnala che con Ordinanza n. 26108 del 17 novembre 2020, riferibile ad una sentenza del 16 luglio, la Cassazione civile, sez. V, ha disposto che in materia di accertamenti fiscali, in particolar modo in tema di diritti e garanzie del contribuente sottoposto ad accertamenti fiscali, l‘Amministrazione finanziaria non ha l‘onere di comunicare preventivamente l‘oggetto della verifica, atteso che nel procedimento tributario un obbligo di contraddittorio endoprocedimentale a pena d‘invalidità dell‘atto non sussiste al momento della raccolta delle informazioni e degli elementi di prova, ma solo, eventualmente e ove espressamente sancito, in una fase successiva, quando l‘Amministrazione intenda adottare nei confronti di un contribuente, sulla base dei dati raccolti, un atto potenzialmente lesivo.