14 Dicembre 2020

Regolamento CE 1054/2020: chiarimenti sull’obbligo di rientro dell’autista


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Si fa seguito alla newsletter inviata in data 3 dicembre per fornire alcuni chiarimenti riguardo il Regolamento CE 1054/2020 e le novità introdotte sui tempi di guida e riposo degli autisti.
Nello specifico, ha destato alcuni dubbi il riferimento all’articolo 8 paragrafo 8bis che riporta quanto segue:

8 bis) Le imprese di trasporto organizzano l’attività dei conducenti in modo tale che questi ultimi possano ritornare alla sede di attività del datore di lavoro da cui essi dipendono e dove inizia il loro periodo di riposo settimanale, nello Stato membro di stabilimento del datore di lavoro, o che possano ritornare al loro luogo di residenza nell’arco di quattro settimane consecutive, al fine di effettuare almeno un periodo di riposo settimanale regolare o un periodo di riposo settimanale superiore a 45 ore effettuato a compensazione di un periodo di riposo settimanale ridotto.
Tuttavia, laddove un conducente abbia effettuato due periodi di riposo settimanale ridotti consecutivi a norma del paragrafo 6, l’impresa di trasporto organizza l’attività del conducente in modo tale che questi possa ritornare prima dell’inizio del periodo di riposo settimanale regolare superiore a 45 ore effettuato a compensazione.
L’impresa documenta in che modo ottempera a tale obbligo e conserva la documentazione presso i suoi locali per presentarla su richiesta delle autorità di controllo.

Considerando che il Regolamento in questione dedica alcuni tratti al solo trasporto merci e altri sia al trasporto merci che persone, era in dubbio il fatto che l’obbligo di rientro presso la propria sede di lavoro o presso il luogo di residenza dell’autista nell’arco delle quattro settimane riguardasse solo il primo o entrambi.
A specifica richiesta rivolta direttamente alla direzione generale Fiscalità e Unione Doganale della Commissione Europea, ci informano che tale obbligo è in vigore per tutti gli autisti, che svolgono attività di trasporto merci e di trasporto persone. 
La seconda parte del paragrafo che parla di conducenti che hanno effettuato due periodi di riposo ridotti consecutivi, fa invece riferimento al solo trasporto merci, poiché questa possibilità non è attualmente prevista per il trasporto persone.

Riguardo il rientro degli autisti presso la sede di lavoro o luogo di residenza, la Commissione Europea ha inoltre specificato quanto segue:
Lo scopo di tale misura è quello di migliorare le condizioni di lavoro degli autisti evitando che questi trascorrano periodi di tempo troppo lunghi su strada.
L’obbligo per l’azienda è quello di organizzare il lavoro degli autisti in modo che possano rientrare a casa ogni 3-4 settimane.
L’autista resta comunque libero di scegliere dove svolgere il proprio periodo di riposo, il datore di lavoro non può dunque imporre all’autista di optare per la sede dell’azienda come luogo di rientro.
Il problema sorge quando l’autista non manifesta espressamente una scelta tra le due possibilità (sede dell’azienda o luogo di residenza). In questo caso, il datore di lavoro può scegliere tra le due, optando per la soluzione migliore.
Il luogo in cui alla fine l’autista svolgerà effettivamente il proprio riposo settimanale è un’altra questione ancora, ossia: iI datore di lavoro deve obbligatoriamente saper dimostrare che il lavoro del dipendente è stato organizzato in modo da rendere possibile il suo rientro, ma quale sarà il luogo effettivo in cui verrà svolto il riposo rimane una scelta del dipendente e né il datore di lavoro né il dipendente devono obbligatoriamente  essere in possesso di un documento che lo provi.
Ad esempio, un autista polacco che risiede in Slovacchia ed è dipendente di un’azienda con sede in Polonia effettua un servizio di trasporto tra Francia e Spagna. Il datore di lavoro deve offrire al dipendente la possibilità di scegliere e deve organizzare regolarmente il suo lavoro in modo da rendere possibile il rientro dell’autista o al luogo di residenza (in Slovacchia) o al luogo dove ha sede l’azienda (in Polonia). Tuttavia l’autista ha il diritto di comunicare al datore di lavoro la scelta di effettuare il proprio riposo altrove, ad esempio in Italia per una breve vacanza. Alla fine del riposo, l’autista si recherà dal luogo in cui ha effettuato la pausa (es. in Italia) fino al luogo in cui deve ricominciare a lavorare (Spagna o Francia).