22 Gennaio 2021
COMUNICAZIONE DI SERVIZIO: ADEMPIMENTI FISCALI ESTERI 2020/2021
Sebbene l’anno appena concluso sia stato molto particolare sotto tanti punti di vista e l’intero settore si sia trovato a fronteggiare considerevoli difficoltà, desideriamo con la presente richiamare la vostra attenzione su alcuni elementi chiave relativi alla gestione delle posizioni fiscali estere.
Come sapete, la periodicità delle dichiarazioni IVA varia da un Paese all’altro ed in alcuni di essi, ad esempio la Germania, può essere di anno in anno ulteriormente modificata in base ad esempio al volume d’affari prodotto nel Paese, che ne determina la cadenza di presentazione mensile, trimestrale o annuale. Ciò premesso, dal momento che le vostre posizioni IVA in una determinata nazione sono attive, il Ministero delle Finanze competente richiede una o più dichiarazioni, indipendentemente dalla presenza o meno di viaggi e/o passaggi all’interno del Paese.
Dal canto nostro inviamo, con regolarità e per tutti gli Stati, appositi promemoria e successivi solleciti per la richiesta di materiale: ci rendiamo perfettamente conto che nei mesi scorsi gli uffici potessero non essere presidiati, ma è nostro dovere farlo ed attendere un vostro cenno di riscontro con qualsiasi mezzo di comunicazione, sia esso per mail, fax o messaggistica istantanea – WhatsApp -.
Qualora non venga dato seguito a tali richieste che, lo ricordiamo, in primo luogo provengono direttamente dalle autorità fiscali estere, queste ultime possono provvedere all’emissione di stime, more e sanzioni. Le modalità variano da una nazione all’altra, ma il concetto di base rimane lo stesso pertanto, la mancata gestione degli identificativi esteri comporta in ogni caso delle conseguenze rilevanti per le aziende coinvolte. Cliccando qui potrete visualizzare l’esempio di una lettera di sanzione pervenuta da parte del Ministero olandese per mancata presentazione di una pratica, fermo restando che il valore indicato è quello minimo ed è destinato, in assenza di riscontro, ad aumentare periodicamente fino a raggiungere il tetto massimo di € 20.000.
Cliccando invece qui accederete all’esempio di una contravvenzione del Ministero sloveno che, oltre a multare l’azienda, si rivolge anche al legale rappresentante.
Anche qualora la vostra attività sia nel frattempo cessata e l’azienda chiusa, in presenza di posizioni non regolari, ossia debiti IVA non saldati, dichiarazioni non presentate ecc., in molti casi i Ministeri esteri si rivolgono direttamente alle persone fisiche, ossia al legale rappresentante oppure ai soci della ditta debitrice, come si può riscontrare nell’esempio disponibile
cliccando qui trasmesso dal Ministero tedesco nel quale si preannuncia, in caso di mancato versamento dei debiti della società entro i termini indicati, l’applicazione di un provvedimento sanzionatorio direttamente nei confronti dei singoli soci. Inoltre, sulla base della Direttiva Europea 2010/24/UE del 16 marzo 2010, gli Stati membri possono prestarsi assistenza reciproca per il recupero dei crediti non riscossi sorti nel proprio territorio, il che si traduce in una riscossione tramite l’autorità territorialmente competente dello Stato membro al quale viene richiesta assistenza. In altre parole, le posizioni debitorie createsi nel corso degli anni in un Paese straniero possono dar luogo all’invio di cartelle esattoriali da parte dell’Agenzia delle Entrate italiana.
Da parte nostra, volendovi tutelare sempre nel migliore dei modi, in assenza di vostre comunicazioni non possiamo procedere trasmettendo delle pratiche a zero “d’ufficio” in quanto, qualora emerga successivamente la presenza di uno o più servizi, si tratterebbe di un invio mendace, che in molti Stati porta conseguenze altrettanto negative, ossia l’applicazione di more ed interessi per tentata elusione fiscale.
NOTA FINALE: segnaliamo che tutti gli esempi relativi alle sanzioni sono documenti reali dai quali sono stati rimossi i dati sensibili.
Fermo restando la disponibilità ad una massima collaborazione reciproca e la possibilità di gestione di eventuali posizioni debitorie createsi nei confronti del nostro studio affinché queste ultime non ostacolino la corretta gestione delle partite IVA estere, chiediamo in tal senso un vostro riscontro tangibile che mostri la volontà di mantenere regolare il nostro rapporto e vi invitiamo sempre, quali che siano le vostre decisioni o intenzioni (non avete viaggiato all’estero nell’anno di riferimento, intendete interrompere i viaggi per il futuro, ecc.), a mettervi tempestivamente in contatto con lo studio per poter concordare la procedura da seguire ed evitare di incorrere in provvedimenti sanzionatori.