22 Gennaio 2021

Dichiarazioni Austria & Germania 2020: materiale entro il 26/02/2021


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Come ogni anno siamo con la presente ad inoltrarvi le istruzioni per l’invio del materiale necessario all’elaborazione delle vostre pratiche IVA Estere per Austria e Germania 2020.

LA SCADENZA E’ FISSATA PER IL GIORNO 26 FEBBRAIO 2021
ED ENTRO E NON OLTRE IL GIORNO 30 MARZO (TERMINE ULTIMO)

MATERIALE NECESSARIO:

Trattandosi nella maggior parte dei casi di dell’invio di una mole considerevole di materiale, chiediamo gentilmente, se possibile, di utilizzare servizi di trasferimento file quali “We Transfer” , “Jumbomail” ecc. per la trasmissione di tutta la documentazione al nostro studio. E’ importante accertarsi che l’invio sia andato a buon fine e controllare eventuali messaggi di errore, nel qual caso potete contattarci per ulteriori verifiche. 

Il materiale necessario per l’elaborazione delle dichiarazioni è il seguente:

  • elenchi viaggi compilati e firmati che trovate in allegato cliccando QUI (ricordiamo di inserire anche i viaggi che presentano un mero transito nel paese di riferimento); 
  • COPIA delle fatture di vendita a privati e/o soggetti imprenditoriali di tutti i viaggi – sia quelli effettuati direttamente da voi, sia quelli svolti da terzi vettori per conto vostro (l’inserimento di tali viaggi nella pagina n° 2 dell’elenco riferito all’Austria, comporta l’applicazione automatica da parte nostra del meccanismo di Reverse Charge per cui l’IVA è a carico del committente finale);
  • COPIA di eventuali fatture di terzi vettori che hanno effettuato un viaggio per conto vostro (da inserire nella pagina n°3 dell’elenco per l’Austria e pagina n° 2 dell’elenco per la Germania);
  • eventuali tasse pagate in dogana e/o in occasione di fermi su strada in GERMANIA (che ci dovranno pervenire complete in ogni loro parte al fine di richiederne il rimborso). Segnaliamo, inoltre, che NON è più necessario farcele pervenire in originale via posta. Ad ogni modo, rammentiamo l’importanza di conservare suddetti documenti per 10 anni in quanto il Ministero estero potrebbe richiedere l’invio degli originali via posta in qualsiasi momento. Qualora non si fosse in grado di produrre detta documentazione in originale, le spese inserite in dichiarazione verrebbero invalidate.
  • eventuali contratti di locazione dei mezzi tra la vostra azienda e vettori terzi;
  • Tutte le spese (scansionate, in buona risoluzione, via mail sia per la Germania che per l’Austria) che comprendono scontrini per parcheggi, pasti degli autisti, fatture di hotel (solo se intestate all’azienda), fatture di rifornimento del carburante. Le spese verranno accettate dai Ministeri solamente se riportano tutti i dati richiesti (intestazione all’azienda, importo IVA, data, n°. fattura/scontrino ecc.) – NB. gli scontrini superiori ai € 250,00 in Germania e superiori a € 400,00 in Austria non verranno accettati. Per tali importi dovrà essere richiesta l’emissione di una fattura.
    Segnaliamo che, a differenza degli anni precedenti, per la dichiarazione IVA Germania NON permane l’obbligo di invio dei documenti di spesa in originale. Il Ministero tedesco ha infatti attivato una nuova procedura che permette la trasmissione delle spese per via telematica. Tuttavia, come per le tasse pagate in dogana, rammentiamo l’importanza di conservare suddetti documenti per 10 anni in quanto il Ministero estero potrebbe richiedere l’invio degli originali via posta in qualsiasi momento. Qualora non si fosse in grado di produrre detta documentazione in originale, le spese inserite in dichiarazione verrebbero invalidate.

**Infine, per tutti coloro che preferissero mantenere il vecchio metodo di trasmissione delle spese, segnaliamo la possibilità di continuare ad inviarle in originale via posta presso la ns sede. 

Se per rifornimenti e pagamenti vari effettuati all’estero utilizzate delle carte carburante (DKV, UTA, ENI, ecc.), ricordiamo che è obbligatorio inviare, assieme alle fatture carburante della UTA, la documentazione a posizione singola (elenco con tutti i rifornimenti effettuati durante il periodo di fatturazione). Senza questo documento, che indica quali mezzi siano coinvolti, non sarà possibile richiedere il rimborso sui rifornimenti.

NOTA ESPLICATIVA:

AUSTRIARicordiamo che la normativa austriaca inerente al Reverse Charge sul trasporto passeggeri rimane tuttora in essere. E’ quindi importante suddividere i viaggi commissionati da Privati (non solo persone fisiche, ma anche scuole, parrocchie, associazioni ecc.) e quelli invece commissionati da soggetti imprenditoriali (che da normativa austriaca, si faranno carico dell’IVA), inviando tutte le fatture attive e passive 2020 relative ai viaggi e/o passaggi effettuati su territorio austriaco.

ATTENZIONE! GERMANIA: ALIQUOTA RIDOTTA DAL 01/07/2020 AL 31/12/2020:
come già anticipato nelle nostre news del 23.06.2020 e del 26.06.2020, il periodo dal 01.07.2020 al 31.12.2020 ha visto in Germania l’entrata in vigore della riduzione temporanea dell’IVA.
Solo per questo lasso di tempo l’aliquota standard passava dunque dal 19% al 16%, mentre quella ridotta dal 7% al 5%.
Per questo motivo in allegato troverete 2 elenchi viaggi relativi al Paese Germania:
– il primo con aliquota IVA al 19% per i servizi effettuati durante il PRIMO semestre del 2020;
– il secondo con aliquota IVA al 16% per i servizi effettuati durante il SECONDO semestre 2020. 

Per maggiori dettagli alla riduzione dell’aliquota IVA è possibile fare riferimento alla ns newsletter del 10/07/2020 cliccando QUI.

GERMANIA: Dal 1° ottobre 2013 la normativa tedesca sul Reverse Charge, nell’ambito del trasporto passeggeri, è stata abolita. L’imposta sui chilometri percorsi in Germania, quindi, sarà a carico del vettore stesso. Ricordiamo però che è attiva la normativa sul calcolo del margine. Chiediamo perciò di volerci inviare ugualmente tutte le fatture attive e quelle in entrata da parte di terzi vettori riferite al 2020 inerenti ai viaggi e/o passaggi effettuati su territorio tedesco.

ATTENZIONE! GERMANIA:

Poiché l’art. 13 b della Legge Tedesca sull’IVA (UstG) rimane in vigore per quanto riguarda l’acquisto di servizi a terra effettuati tramite tour operator sia italiani che stranieri, prevedendo che l’IVA tedesca sia a carico del committente; qualora abbiate effettuato nell’anno di riferimento acquisti di questo tipo (es. hotel, ristoranti ecc.) per servizi usufruiti dai vostri clienti su territorio tedesco, chiediamo gentilmente l’invio delle fatture dei tour operator. In tal modo sarà possibile controllarle ed eventualmente aggiungerle alla vostra pratica IVA.

NOTE AGGIUNTIVE IMPORTANTI:
Nel caso in cui non aveste effettuato viaggi in Austria e/o Germania nel corso dell’anno 2020, siete tenuti a presentare obbligatoriamente una dichiarazione a zero viaggi compilando gli appositi moduli che trovate cliccando qui.
L’elaborazione delle dichiarazioni IVA Austria e Germania viene effettuata contemporaneamente. Chiediamo perciò di volerci inviare il materiale completo per entrambi i Paesi.

PRESENTAZIONE PRATICHE TRIMESTRALI O MENSILI

Vi ricordiamo che in caso di debito di IVA superiore a € 1.000,00 (€ 7.500,00 per il passaggio a presentazione mensile delle dichiarazioni) per la Germania e di volume d’affari globale superiore a € 30.000 per l’Austria (€ 100.000,00 per il passaggio a dichiarazione mensile), gli uffici IVA imporranno una presentazione trimestrale e/o mensile delle pratiche a partire dall’anno successivo. Una volta ricevuta comunicazione in tal senso da parte dei Ministeri esteri, è necessario attenersi a tale obbligo. In caso contrario, ossia in caso di mancata presentazione delle pratiche mensili o trimestrali oppure di dichiarazioni a zero non veritiere, che generano poi una discrepanza con quanto dichiarato nella pratica annuale, si può andare incontro al pagamento di cosiddetti Hinterziehungszinsen, ossia di interessi addebitati per tentata elusione fiscale, calcolati sul debito IVA definitivo, nonché di sanzioni pecuniarie dirette contro il legale rappresentante dell’azienda. Pertanto invitiamo nuovamente a trasmetterci il materiale in vostro possesso, anche se non completo, in modo da permettere al nostro studio di elaborare comunque le pratiche trimestrali e/o mensili.

Per quanto riguarda i riepiloghi annuali (ci riferiamo ai i clienti che hanno ricevuto da parte nostra comunicazione per l’obbligo di presentazione trimestrale delle dichiarazioni), chiediamo di volerci inviare ad integrazione delle pratiche, solamente la documentazione che non è stata già trasmessa precedentemente. Nel caso non ci fosse ulteriore materiale, chiediamo gentilmente di volerci confermare che la documentazione in nostro possesso sia completa, in modo da permetterci di inviare il vostro dossier ai Ministeri.

N.B: Vi ricordiamo che la presentazione delle dichiarazioni avverrà solo per le aziende in regola con i pagamenti nei confronti del nostro studio.

CONSIGLI UTILI ED INFORMAZIONI AGGIUNTIVE:

NEW! SPESE A RECUPERO – fatture di riparazioni in Germania 

In caso di riparazioni su veicoli il cui committente sia un’impresa con sede in uno stato membro dell’UE, per le fatture in cui la percentuale di materiale sia superiore al 50%, in base alla normativa tedesca, la fattura dell’officina può essere emessa senza IVA purché si garantisca che i veicoli non rimangano in Germania dopo la riparazione. Qualora invece la fattura dell’officina contenga una percentuale di materiale inferiore al 50%, viene generata una fattura senza IVA.

Ad ogni modo, se avete fatture di officine tedesche, non è possibile portare in detrazione l’eventuale IVA in esse contenuta nell’ambito della dichiarazione IVA Germania, ma si possono eventualmente contattare i fornitori tedeschi affinché quest’ultima venga stornata e riaccreditata su vostro conto corrente.

Potete pertanto trasmetterci tali fatture affinché queste ultime vengano controllate ed il nostro staff prenda contatto con i fornitori locali con apposito servizio dedicato.

Per informazioni e tariffe, nonché per eventuali casistiche relative ad altri Paesi, non esitate a contattarci.
CORRETTA EMISSIONE FATTURE

Ricordiamo l’importanza della corretta emissione delle fatture (come da nostra newsletter del 06/12/2017, disponibile cliccando qui) per evitare disguidi con i vostri collaboratori e il doppio pagamento di imposte.
Le fatture che riportano una tratta tedesca devono contenere dati ben precisi per essere riconosciute dal Ministero tedesco. Ricordiamo quindi di volere controllare non solo la corretta emissione delle vostre fatture, ma anche le fatture che vi sono state emesse /che vi verranno emesse dai vostri collaboratori, per evitare così di pagare una doppia imposta al Ministero delle Finanze tedesco.

FATTURAZIONE ELETTRONICA OBBLIGATORIA dal 01.01.2019

Con l’introduzione della fatturazione elettronica obbligatoria dal 1 Gennaio 2019, potreste riscontrare alcune difficoltà nell’elaborare fatture complete come in precedenza per soddisfare le richieste dagli uffici IVA. (mancanza di spazio sufficiente nella descrizione).
Ricordiamo che sarà in ogni caso necessario redigere un foglio integrativo alla fattura elettronica con i dettagli chilometrici, percorso svolto, calcoli di imponibile, importo IVA e numero identificativo fiscale estero aziendale.
Questo procedimento sarà utile per raccogliere dettagliatamente i dati di tutti i servizi e renderli fruibili a finaxit al momento dell’elaborazione.

CARTE DI CIRCOLAZIONE GERMANIA

Come oramai sapete, le carte per l’anno 2021 (valide dal 01/01/2021 al 31/12/2021) verranno spedite dal Ministero tedesco solamente se la posizione fiscale risulta essere regolare (presentazione delle dichiarazioni IVA + relativi pagamenti). Nel caso siano state presentate delle dichiarazioni “a zero”, ossia senza alcun viaggio, negli anni precedenti, le carte di circolazione verranno emesse solamente dopo avere comunicato i dati inerenti al primo viaggio confermato. Qualora questo sia il vostro caso, ricordiamo di volerceli comunicare con congruo anticipo, tenendo in considerazione i tempi di richiesta e spedizione (ca. 10-14 giorni).

SALARIO MINIMO GERMANIA E AUSTRIA

Rammentiamo che dal 1 gennaio 2015, in Germania è entrata in vigore la normativa sul salario minimo. Questo comporta la notifica presso le dogane dei viaggi che verranno effettuati, indicando le generalità dei vostri dipendenti tramite notifica e una serie di documenti a bordo quali contratti di lavoro, buste paga tradotti in lingua tedesca e modello A1. Per maggiori informazioni in merito, chiediamo di contattarci poiché le sanzioni per la mancata notifica e materiale possono arrivare fino a € 30.000,00.

In Austria invece, la normativa è entrata in vigore a partire da Gennaio 2017. E’ obbligatoria a bordo la notifica semestrale, insieme al contratto di lavoro dei dipendenti tradotto in lingua tedesca ed al modello A1. Le sanzioni per mancata presentazione della documentazione possono arrivare anche ad un massimo di € 50.000,00.
Contattateci per verificare se il vostro viaggio rientri nelle casistiche richieste e per tutto il materiale necessario agli adempimenti.

PLACCHETTE AMBIENTALI GERMANIA E AUSTRIA

In caso necessitaste di placchette ambientali per Germania ed Austria, lo studio è a vostra completa disposizione. Il materiale da fornirci è la copia fronte e retro dei libretti di circolazione.

SERVIZIO DI COMPILAZIONE E RICHIESTA DEL MODELLO A1
Ricordiamo inoltre l’importanza del modello A1 per i vostri viaggi internazionali obbligatorio per dipendenti e titolari/soci d’azienda. Finaxit è a vostra disposizione sia per la compilazione che la richiesta all’INPS. Contattateci per maggiori informazioni a riguardo.

CONTROLLI SU POSIZIONI DEBITORIE

Sulla base della Direttiva Europea 2010/24/UE del 16 marzo 2010, gli Stati membri possono prestarsi assistenza reciproca per il recupero dei crediti non riscossi sorti nel proprio territorio, il che si traduce in una riscossione tramite l’autorità territorialmente competente dello Stato membro al quale viene richiesta assistenza. In altre parole, le posizioni debitorie createsi nel corso degli anni in Austria o Germania possono dar luogo all’invio di cartelle esattoriali da parte dell’Agenzia delle Entrate italiana. Segnaliamo che tale pratica, già in uso da diversi anni, ha ridotto notevolmente i tempi di applicazione e importi non saldati anche in anni relativamente recenti possono sfociare in intimazioni di pagamento da parte delle autorità italiane con l’aggiunta di ulteriori more, sanzioni e costi di gestione.

Il nostro studio rimane a disposizione per ulteriori informazioni e chiarimenti in merito a quanto sopra descritto.