26 Gennaio 2021
Sospensione ammortamenti: disposizioni dall’OIC
L’Organismo Italiano di Contabilità (OIC) ha posto in pubblica consultazione la bozza del documento Interpretativo n. 9: Legge 13 ottobre 2020, n.126 “Disposizioni transitorie in materia di principi di redazione del bilancio – sospensione ammortamenti”.
Obiettivo del documento è quello di analizzare sotto il profilo tecnico contabile le disposizioni introdotte dai commi 7-bis a 7-quinquies dell’articolo 60 della Legge n. 126 del 13 ottobre 2020.
La suddetta disposizione introduce una facoltà di deroga a quanto disposto dal Codice civile nell’articolo 2426, primo comma, n. 2 in materia di ammortamento annuo delle immobilizzazioni, materiali e immateriali, la cui utilizzazione è limitata nel tempo.
Per far fronte alla crisi economica connessa alla pandemia da Covid-19 e per consentire alle imprese di mitigare l’effetto delle perdite sui bilanci 2020, accedendo al credito senza vedersi negare tale possibilità dagli istituti di credito, è stata introdotta una norma in base alla quale le imprese possono derogare alla rappresentazione veritiera e corretta non imputando al conto economico la quota annua di ammortamento (fino al 100% della stessa) relativa alle immobilizzazioni materiali e immateriali.
Nello specifico, l’articolo 60, commi 7-bis, 7-ter, 7-quater e 7-quinques della Legge n. 126 (inserito in sede di conversione del Dl Agosto) dispone che ai soggetti che non adottano i principi contabili internazionali (soggetti No IAS), con esercizio sociale coincidente con l’anno solare, sia data la possibilità di non imputare totalmente o parzialmente le quote di ammortamento di competenza dell’anno 2020, mantenendo il loro valore di iscrizione, così come risultante dall’ultimo bilancio annuale regolarmente approvato.
La quota di ammortamento non effettuata è imputata al Conto economico relativo all’esercizio successivo e con lo stesso criterio sono differite le quote successive, estendendo di un anno il piano di ammortamento originario delle immobilizzazioni in oggetto.
Un primo chiarimento reso dall’Organismo italiano di contabilità riguarda l’ambito di applicazione della norma. Specifica l’OIC che l’ambito applicativo è relativo all’ammortamento dei beni materiali e immateriali risultanti nel bilancio chiuso successivamente alla data di entrata in vigore del Dl n. 104/2020, ossia il 15 agosto 2020; il riferimento quindi è ai bilanci chiusi al 31 dicembre 2020.
Riguardo alla modalità di applicazione, la norma non individua a che livello di immobilizzazione deve essere applicata, se al singolo cespite oppure a classi di immobilizzazioni (unità elementare di contabilizzazione).
Pertanto, secondo l’OIC è possibile applicare la deroga:
- ai singoli elementi delle immobilizzazioni materiali o immateriali;
- a gruppi di immobilizzazioni materiali o immateriali;
- oppure all’intera voce di bilancio.
Il comunicato ufficiale, con la relativa bozza per la consultazione, è disponibile al seguente link: https://www.fondazioneoic.eu/?p=15123