18 Febbraio 2021

Lavoro intermittente: Il Ccnl può disciplinarlo ma non vietarlo


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Con circolare 1/2021, l’Ispettorato del Lavoro ha comunicato che in Contratti Collettivi Nazionali non possono vietare il ricorso al lavoro intermittente

Per lavoro intermittente si intende il contratto, sia a tempo indeterminato che a tempo determinato, per mezzo del quale un lavoratore si mette a disposizione di un datore di lavoro che ne può utilizzare la prestazione lavorativa in modo discontinuo o intermittente.

Ecco, quindi, che il datore di lavoro si rivolge al lavoratore soltanto nei momenti in cui ha la necessità che questa attività venga svolta.

Il documento di prassi, nel fornire le regole del caso, prende le mosse da una sentenza della Corte di Cassazione (n. 29423 del 13 novembre 2019) che ha di fatto sovvertito la pratica condivisa di molti contratti collettivi di porre il veto sul lavoro intermittente.

Un divieto che tuttavia non può essere previsto dai CCNL, giacché il legislatore attribuisce loro solo il compito di individuare le esigenze che ne giustificano l’impiego.

L’Ispettorato, quindi, chiede i agli stessi ispettori del lavoro, in ordine alla loro attività di vigilanza, di segnalare le eventuali clausole presenti nei contratti collettivi che dovessero escludere il ricorso al lavoro intermittente.

Il testo completo della circolare è disponibile al seguente link: https://www.ispettorato.gov.it/it-it/orientamentiispettivi/Documents/Circolare-INL-n-1-2021-indicazioni-sul-lavoro-intermittente.pdf