16 Febbraio 2021
Ristori Ponte Morandi per l’autotrasporto soggetti a tassazione
Con risposta ad interpello n. 98 dello scorso 11 febbraio 2021, l’Agenzia delle Entrate chiarisce il regime di trattamento fiscale degli aiuti ricevuti dagli autotrasportatori a seguito del crollo del Ponte Morandi, considerando tali contributi in conto esercizio e pertanto soggetti a tassazione.
Si ricorda che tali contributi sono previsti dall’articolo 5, co. 3 del D.L. 109/2018 e diretti alle imprese di autotrasporto merci per conto terzi che dovevano effettuare percorsi aggiuntivi rispetto a quelli previsti a causa del crollo del ponte Morandi e per via delle difficoltà logistiche dipendenti dall’attraversamento delle aree urbane e portuali della città di Genova.
Il relativo decreto attuativo aveva poi stabilito le tipologie di spese ammesse a ristoro, stabilendo anche i criteri e le modalità di erogazione delle risorse disponibili a favore degli autotrasportatori.
Successivamente, un interpello presentato da una società di autotrasporto chiedeva chiarimenti in merito al regime di trattamento fiscale, in particolare ritenendo esente tale contributo in quanto mancavano indicazioni specifiche da Decreto attuativo del MIT e per via della mancata applicazione della ritenuta d’acconto al 4%, ritenendo pertanto tali somme rilevanti sul piano civilistico ma non su quello fiscale, chiedendo pertanto di non classificare tali proventi come ‘imponibili’ .
Tuttavia, nella Risposta ad Interpello, l’Agenzia delle Entrate ha confermato la tesi contraria, sostenendone la rilevanza ai fini fiscali del contributo, inteso come in conto capitale, e pertanto destinato a fronteggiare esigenze di gestione.
L’Agenzia delle Entrate ha pertanto considerato il contributo come ricavo di esercizio, che concorre alla formazone del reddito imponibile secondo i criteri di competenza o di cassa in virtù del regime contabile applicato dall’impresa.
Potete consultare la Risposta ad Interpello cliccando qui.
Rimaniamo a disposizione per ulteriori informazioni e chiarimenti.