22 Febbraio 2021
Proroga validità documenti di trasporto: Regolamento UE 267/2021
Come anticipato da nostre precedenti newsletter, è stato pubblicato il Regolamento UE 267/2021 riguardante il rinnovo e la proroga di certificati, licenze e autorizzazione
Il regolamento, in vigore dal 23 febbraio 2021, si applicherà a partire dal 6 marzo 2021, salvo il caso in cui uno Stato Membro decida di non applicare le singole proroghe concesse dal regolamento stesso, di cui, comunque dovrà dare informazione alla Commissione europea entro il prossimo 3 marzo 2021. Ogni Stato membro può, infatti, decidere sia di chiedere alla Commissione, entro il 31 maggio prossimo, un’ulteriore proroga (di non oltre 6 mesi) per le scadenze di CQC, patenti, tachigrafi, revisioni e licenze comunitarie, sia di usufruire delle proroghe disposte con il Regolamento in esame, sia, come detto, non usufruirne affatto.
In attesa quindi delle istruzioni da parte del Ministero dei Trasporti, elenchiamo le misure più rilevanti previste dal Regolamento 267/2021
Il precedente regolamento europeo 698/2020 copriva il periodo tra il 1° febbraio 2020 e il 31 agosto 2020. Il nuovo Regolamento concede ora un’altra proroga di 10 mesi che copre dal 1° settembre 2020 al 30 giugno 2021, salvo specifiche indicazioni.
CQC.I termini per completare la formazione periodica scaduti tra 1° settembre 2020 e 30 giugno 2021 sono prorogati di 10 mesi, così come la validità della marcatura del codice armonizzato “95”, apposta sulla patente di guida o sulla CQC sulla carta di qualificazione del conducente. Se la stessa marcatura in base al Regolamento 698/2020 scadeva tra 1° settembre 2020 e 30 giugno 2021 è prolungata di altri 6 mesi e comunque non oltre il 1° luglio 2021.
PATENTI. La validità di patenti di guida scadute o in scadenza tra settembre 2020-giugno 2021 è prorogata per 10 mesi dalla data di scadenza, mentre quella la cui scadenza cadeva nello stesso periodo è estesa di altri 6 mesi e comunque non oltre il 1° luglio 2021.
ISPEZIONE TACHIGRAFI. Le ispezioni periodiche biennali dei tachigrafi in scadenza tra settembre 2020-giugno 2021 devono essere condotte entro 10 mesi dalla data in cui si sarebbero dovute effettuare.
CARTE CONDUCENTE. Nel caso in cui il titolare richieda il rinnovo della carta tachigrafica ai sensi del paragrafo 1, art. 28 del Regolamento 165/2014 tra settembre 2020-giugno 2021, le autorità statali competenti rilasciano nuova carta entro due mesi dalla ricezione della richiesta. Fino a quel momento all’autista si applica la procedura prevista dalla normativa per carte sottratte, danneggiate o smarrite (ovvero quella di stampare ad inizio e fine viaggio le indicazioni necessarie su veicolo, conducente e periodi di guida) a condizione che possa dimostrare di aver richiesto nei termini (entro 15 giorni prima della scadenza) il rilascio della nuova carta. Se invece l’autista ha chiesto la sostituzione della carta tra settembre 2020-giugno 2021, le autorità devono rilasciare la carta sostitutiva entro due mesi dalla richiesta e il conducente può guidare fino a quando non la riceve se dimostra di aver restituito la carta alle autorità perché danneggiata o non funzionante. 3 CONTROLLI TECNICI E REVISIONI. I controlli tecnici che per legge si sarebbero dovuti svolgere settembre 2020-giugno 2021 sono prorogati per 10 mesi, così come i certificati di revisione, con data di scadenza nello stesso periodo.
ACCESSO ALLA PROFESSIONE. Rispetto al requisito di stabilimento, se la condizione relativa ai veicoli in disponibilità non può essere soddisfatta tra settembre 2020-giugno 2021, le autorità possono concedere all’impresa un termine non superiore a 12 mesi per il reintegro del requisito. Lo stesso per l’idoneità finanziaria rispetto agli esercizi relativi allo stesso periodo. Se la decisione dell’autorità è intervenuta tra il 28 maggio e l’entrata in vigore del nuovo regolamento, dando all’impresa un termine per provvedere alla regolarizzazione, l’autorità può prorogare tale termine sempre che non fosse già scaduto alla data di entrata a regime del medesimo regolamento. Il termine prorogato non potrà superare i 12 mesi.
LICENZE COMUNITARIE. La validità delle licenze comunitarie ai sensi del Reg. 1073/2009 in scadenza tra settembre 2020-giugno 2021 si considera prorogata di 10 mesi, al pari delle copie certificate conformi.
Il testo completo del Regolamento è disponibile al seguente link: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0267&from=IT