31 Marzo 2021

Deroghe ad obbligo quarantena o tampone al rientro dall’estero: nota Ministero Salute


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il Ministero della Salute ha predisposto una pagina web nella quale si ribadiscono le casistiche in merito alla possibilità di derogare alla quarantena e al tampone. La nota riporta quanto segue:
A condizione che non insorgano sintomi di COVID-19 fermi restando gli obblighi di auto-dichiarazione e presentazione del risultato negativo di un test molecolare o antigenico (ove previsto) nonché la comunicazione del proprio ingresso dall’estero sul territorio nazionale alla competente autorità sanitaria (ASL), le disposizioni relative all’obbligo di isolamento fiduciario e sorveglianza sanitaria, all’utilizzo del mezzo privato per raggiungere la destinazione finale e all’obbligo di tampone NON si applicano: 

  • all’equipaggio dei mezzi di trasporto
  • al personale viaggiante   
  • ai movimenti da e per gli Stati e territori di cui all’elenco A dell’allegato 20    
  • a chiunque fa ingresso in Italia per un periodo non  superiore alle centoventi ore per  comprovate  esigenze  di  lavoro,  salute  o assoluta urgenza, con l’obbligo, allo scadere di  detto  termine,  di lasciare immediatamente il territorio nazionale o,  in mancanza, di iniziare il  periodo  di  sorveglianza  e  di  isolamento  fiduciario conformemente ai commi da 1 a 5. 
  • a  chiunque  transita,  con  mezzo  privato,  nel  territorio italiano per un periodo non superiore a trentasei ore, con l’obbligo, allo  scadere  di detto  termine,  di  lasciare  immediatamente  il territorio nazionale o, in mancanza, di iniziare  il  periodo  di sorveglianza e di isolamento fiduciario conformemente ai commi da 1 a 5   
  • ai cittadini e ai residenti di uno  Stato  membro  dell’Unione europea e degli ulteriori Stati e territori indicati agli elenchi  A, B, C e D dell’allegato 20 che fanno ingresso in Italia per comprovati motivi  di  lavoro,  salvo  che  nei  quattordici  giorni   anteriori all’ingresso in Italia abbiano soggiornato o transitato in uno o piu’ Stati e territori di cui all’elenco C   
  • al personale sanitario in ingresso in Italia  per  l’esercizio di qualifiche professionali sanitarie, incluso l’esercizio temporaneo di  cui  all’art.  13 del  decreto-legge  17  marzo  2020,  n.   18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27   
  • ai lavoratori transfrontalieri in ingresso  e  in  uscita  dal territorio nazionale  per  comprovati  motivi  di  lavoro  e  per  il conseguente rientro nella propria residenza, abitazione o dimora   
  • al  personale  di  imprese  ed  enti  aventi  sede  legale  o secondaria in  Italia  per  spostamenti  all’estero  per  comprovate esigenze lavorative di durata non superiore a centoventi ore     
  •  ai funzionari e agli agenti, comunque denominati,  dell’Unione europea o di organizzazioni internazionali, agli agenti  diplomatici, al personale amministrativo e tecnico delle missioni diplomatiche, ai funzionari  e  agli  impiegati  consolari,  al  personale   militare, compreso quello in rientro dalle  missioni  internazionali,  e  delle forze di polizia, al personale del Sistema  di  informazione  per  la sicurezza della Repubblica e  dei  vigili  del  fuoco  nell’esercizio delle loro funzioni
  • agli alunni e agli studenti per la frequenza di  un  corso  di studi in uno Stato diverso  da  quello  di  residenza,  abitazione  o dimora, nel quale ritornano  ogni  giorno  o  almeno  una  volta  la settimana    
  • agli  ingressi  mediante  voli  «Covid-tested»,  conformemente all’ordinanza del Ministro della salute 23 novembre 2020 e successive modificazioni

Per le suddette categorie le motivazioni di deroga sono comprovate dall’autodichiarazione stessa che dovrà essere esibita a chiunque sia deputato a verificare la veridicità delle dichiarazioni scritte.

La pagina web è disponibile al seguente link: http://www.salute.gov.it/portale/nuovocoronavirus/dettaglioContenutiNuovoCoronavirus.jsp?lingua=italiano&id=5411&area=nuovoCoronavirus&menu=vuoto&tab=9