31 Marzo 2021
Deroghe ad obbligo quarantena o tampone al rientro dall’estero: nota Ministero Salute
il Ministero della Salute ha predisposto una pagina web nella quale si ribadiscono le casistiche in merito alla possibilità di derogare alla quarantena e al tampone. La nota riporta quanto segue:
A condizione che non insorgano sintomi di COVID-19 fermi restando gli obblighi di auto-dichiarazione e presentazione del risultato negativo di un test molecolare o antigenico (ove previsto) nonché la comunicazione del proprio ingresso dall’estero sul territorio nazionale alla competente autorità sanitaria (ASL), le disposizioni relative all’obbligo di isolamento fiduciario e sorveglianza sanitaria, all’utilizzo del mezzo privato per raggiungere la destinazione finale e all’obbligo di tampone NON si applicano:
- all’equipaggio dei mezzi di trasporto
- al personale viaggiante
- ai movimenti da e per gli Stati e territori di cui all’elenco A dell’allegato 20
- a chiunque fa ingresso in Italia per un periodo non superiore alle centoventi ore per comprovate esigenze di lavoro, salute o assoluta urgenza, con l’obbligo, allo scadere di detto termine, di lasciare immediatamente il territorio nazionale o, in mancanza, di iniziare il periodo di sorveglianza e di isolamento fiduciario conformemente ai commi da 1 a 5.
- a chiunque transita, con mezzo privato, nel territorio italiano per un periodo non superiore a trentasei ore, con l’obbligo, allo scadere di detto termine, di lasciare immediatamente il territorio nazionale o, in mancanza, di iniziare il periodo di sorveglianza e di isolamento fiduciario conformemente ai commi da 1 a 5
- ai cittadini e ai residenti di uno Stato membro dell’Unione europea e degli ulteriori Stati e territori indicati agli elenchi A, B, C e D dell’allegato 20 che fanno ingresso in Italia per comprovati motivi di lavoro, salvo che nei quattordici giorni anteriori all’ingresso in Italia abbiano soggiornato o transitato in uno o piu’ Stati e territori di cui all’elenco C
- al personale sanitario in ingresso in Italia per l’esercizio di qualifiche professionali sanitarie, incluso l’esercizio temporaneo di cui all’art. 13 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27
- ai lavoratori transfrontalieri in ingresso e in uscita dal territorio nazionale per comprovati motivi di lavoro e per il conseguente rientro nella propria residenza, abitazione o dimora
- al personale di imprese ed enti aventi sede legale o secondaria in Italia per spostamenti all’estero per comprovate esigenze lavorative di durata non superiore a centoventi ore
- ai funzionari e agli agenti, comunque denominati, dell’Unione europea o di organizzazioni internazionali, agli agenti diplomatici, al personale amministrativo e tecnico delle missioni diplomatiche, ai funzionari e agli impiegati consolari, al personale militare, compreso quello in rientro dalle missioni internazionali, e delle forze di polizia, al personale del Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica e dei vigili del fuoco nell’esercizio delle loro funzioni
- agli alunni e agli studenti per la frequenza di un corso di studi in uno Stato diverso da quello di residenza, abitazione o dimora, nel quale ritornano ogni giorno o almeno una volta la settimana
- agli ingressi mediante voli «Covid-tested», conformemente all’ordinanza del Ministro della salute 23 novembre 2020 e successive modificazioni
Per le suddette categorie le motivazioni di deroga sono comprovate dall’autodichiarazione stessa che dovrà essere esibita a chiunque sia deputato a verificare la veridicità delle dichiarazioni scritte.
La pagina web è disponibile al seguente link: http://www.salute.gov.it/portale/nuovocoronavirus/dettaglioContenutiNuovoCoronavirus.jsp?lingua=italiano&id=5411&area=nuovoCoronavirus&menu=vuoto&tab=9