1 Aprile 2021
Risoluzione n.22 Agenzia Entrate: ai contributi covid per il TPL non si applica l’iva
L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato la risoluzione n. 22 in data 31 marzo 2021 riguardante il regime IVA applicabile ai “contributi in conto gestione” erogati ex articolo 200 comma 1, primo periodo e 2 del Decreto Rilancio.
Con la risoluzione l’Agenzia ha analizzato il trattamento da riservare ai fini IVA ai contributi COVID-19 erogati dalle Regioni e dalle Province autonome in base all’articolo 200, comma 1, primo periodo, del Decreto Rilancio a titolo di ristoro dei mancati ricavi realizzati dai soggetti operanti nel settore del trasporto pubblico locale.
La norma ha previsto l’istituzione presso il Ministero dei Trasporti di un fondo, di importo inizialmente pari a 500 milioni per l’anno 2020, destinato a compensare la riduzione dei ricavi tariffari relativi ai passeggeri nel periodo dal 23 febbraio 2020 al rispetto alla media dei ricavi tariffari relativa ai passeggeri registrata nel medesimo periodo del precedente biennio.
Il decreto interministeriale del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, emanato in data 11 agosto 2020 n. 340 ha previsto che le imprese di trasporto pubblico locale sono ristorate dei mancati proventi attraverso “anticipazioni” veicolate per il tramite degli enti territoriali, a valere sulle risorse stanziate sul Fondo, ripartite tra le diverse Regioni e Province autonome.
L’importo del Fondo è stato aumentato successivamente. In occasione di erogazioni di denaro da parte della Pubblica Amministrazione, occorre correttamente qualificare il rapporto giuridico che lega la Pubblica Amministrazione erogante al soggetto ricevente, i relativi meccanismi d’interrelazione e gli accordi sottostanti, distinguendo, in particolare, l’ipotesi dei “contributi” da quella dei “corrispettivi”. Infatti, le erogazioni qualificabili come contributi in senso stretto, in quanto mere movimentazioni di denaro, sono escluse dal campo di applicazione dell’imposta, mentre quelle configurabili come corrispettivi per prestazioni di servizi o cessioni di beni si considerano rilevanti ai fini IVA.
Il testo completo della risoluzione è disponibile al seguente link: https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/0/Risoluzione_22_31.03.2021.pdf/47079266-4c78-9b7b-5226-5be9bb3c4e46