1 Aprile 2021

Risoluzione n.22 Agenzia Entrate: ai contributi covid per il TPL non si applica l’iva


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L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato la risoluzione n. 22 in data 31 marzo 2021 riguardante il regime IVA applicabile ai “contributi in conto gestione” erogati ex articolo 200 comma 1, primo periodo e 2 del Decreto Rilancio.

Con la risoluzione l’Agenzia ha analizzato il trattamento da riservare ai fini IVA ai contributi COVID-19 erogati dalle Regioni e dalle Province autonome in base all’articolo 200, comma 1, primo periodo, del Decreto Rilancio a titolo di ristoro dei mancati ricavi realizzati dai soggetti operanti nel settore del trasporto pubblico locale.

La norma ha previsto l’istituzione presso il Ministero dei Trasporti di un fondo, di importo inizialmente pari a 500 milioni per l’anno 2020, destinato a compensare la riduzione dei ricavi tariffari relativi ai passeggeri nel periodo dal 23 febbraio 2020 al rispetto alla media dei ricavi tariffari relativa ai passeggeri registrata nel medesimo periodo del precedente biennio.

Il decreto interministeriale del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, emanato in data 11 agosto 2020 n. 340 ha previsto che le imprese di trasporto pubblico locale sono ristorate dei mancati proventi attraverso “anticipazioni” veicolate per il tramite degli enti territoriali, a valere sulle risorse stanziate sul Fondo, ripartite tra le diverse Regioni e Province autonome.

L’importo del Fondo è stato aumentato successivamente. In occasione di erogazioni di denaro da parte della Pubblica Amministrazione, occorre correttamente qualificare il rapporto giuridico che lega la Pubblica Amministrazione erogante al soggetto ricevente, i relativi meccanismi d’interrelazione e gli accordi sottostanti, distinguendo, in particolare, l’ipotesi dei “contributi” da quella dei “corrispettivi”. Infatti, le erogazioni qualificabili come contributi in senso stretto, in quanto mere movimentazioni di denaro, sono escluse dal campo di applicazione dell’imposta, mentre quelle configurabili come corrispettivi per prestazioni di servizi o cessioni di beni si considerano rilevanti ai fini IVA.

Sotto il profilo tecnico, la misura prevista rappresenta un “contributo in conto gestione”, la cui quantificazione è definita dalla stessa norma, non essendo richiesto alle Società beneficiarie alcun ulteriore adempimento, se non l’obbligo di trasmissione all’Osservatorio per le politiche del trasporto pubblico dei dati economici, entro il 31 luglio 2021, meramente strumentale alla ripartizione delle risorse disponibili.
Nonostante la platea dei soggetti destinatari della erogazione di denaro coincida con coloro che hanno un contratto di servizio in essere con l’ente territoriale erogante, questa circostanza non appare, di per sé, idonea a qualificare l’erogazione in commento come una somma pagata in contropartita di specifici servizi resi nell’ambito di un rapporto giuridico di natura contrattuale.
Ed infatti, l’ente territoriale erogante non opera quale parte contrattuale, bensì come organo delegato dal soggetto pubblico identificato dalla norma e la natura dell’erogazione assume connotato di “contributo”, in quanto al riconoscimento della stessa non corrisponde nessun obbligo in capo al soggetto ricevente.
Quindi, le risorse finanziarie in questione devono considerarsi fuori dal campo di applicazione dell’IVA.

Il testo completo della risoluzione è disponibile al seguente link: https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/0/Risoluzione_22_31.03.2021.pdf/47079266-4c78-9b7b-5226-5be9bb3c4e46