7 Maggio 2021
Conversione Decreto Sostegni: le proposte per il trasporto con autobus
Comunichiamo con la presente che diverse proposte relative al trasporto passeggeri con autobus hanno trovato accoglimento nel maxi-emendamento relativo alla conversione del Decreto Sostegni il quale, una volta approvato, sarà trasmesso alla Camera dei Deputati per la seconda lettura.
Nello specifico, come riportato dal COMITATO BUS TURISTICI, le misure accolte sono le seguenti:
– all’articolo 26 (Fondo per il sostegno delle attività economiche particolarmente colpite dall’emergenza epidemiologica) vengono previsti ulteriori 20 milioni di euro riservati a sostenere le imprese esercenti trasporto turistico di persone mediante autobus ai sensi della legge 11 agosto 2003, n. 218 (Em. 26.28-T2 e 38.0.11-T2).
– per l’anno 2021, non è dovuta la prima rata dell’imposta municipale propria (IMU) relativa agli immobili posseduti dai soggetti passivi (proprietario dell’immobile; titolare del diritto reale di usufrutto, ecc.; locatario per gli immobili concessi in locazione finanziaria), che esercitano le attività di cui siano anche gestori e che risultano tra i destinatari del contributo a fondo perduto di cui all’articolo 1, commi da 1 a 4, del presente decreto-legge;
– le convenzioni stipulate per l’erogazione di servizi aggiuntivi nell’ambito del trasporto pubblico locale e regionale possono prevedere un indennizzo in caso di mancata prestazione dei servizi determinata da circostanze sopravvenute e consistente nell’attuazione delle misure di contenimento della diffusione del Covid 19 (Em. 29.1-T2 che assorbe 29.4, 29.5 e 29.6);
– modifica dell’articolo 1, comma 115 della legge 160 del 2019 (Bilancio 2020) con riferimento ai profili di compatibilità della misura di sostegno al rinnovo del parco veicolare, ovvero relativamente alle rate di finanziamento o di canone di leasing, per le imprese di autotrasporto esercenti l’attività di trasporto di passeggeri su strada e non soggette ad obbligo di sevizio pubblico (comma 113), con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato, escludendo quindi il divieto di cumulabilità con altre agevolazioni, come attualmente previsto (Em. 29.0.8).
Seguiranno aggiornamenti in merito