20 Maggio 2021

Contributo a fondo perduto, attenzione alle indebite fruizioni


Condividi sui social

In attesa del testo ufficiale del nuovo Decreto Sostegni Bis, il contributo a fondo perduto previsto dal Decreto Sostegni I potrà essere richiesto previa apposita istanza entro il prossimo 28 maggio.
Tra gli aspetti particolarmente delicati della misura troviamo tuttavia possibili sanzioni, fiscali e penali, connesse all’indebita percezione del contributo totale o parziale. In particolare, viene applicata una sanzione fiscale e penale per i contributi indebitamente percepiti oltre i 3.999,96 euro, mentre sotto tale soglia si applica la sola sanzione fiscale.

Qualora il contributo non sia spettante, in tutto o in parte, l’Agenzia delle Entrate interviene per recuperare tale contributo irrogando le sanzioni in misura corrispondente a quelle previste dall’articolo 13, co. 5 del Decreto Legislativo 471 del 1997, con gli interessi applicati ai sensi dell’articolo 20 del DPR 602/1973, nella misura del 4%. La sanzione comunque per il contributo non spettante è nella misura compresa dal 100% al 200% del contributo stesso, senza possibilità di addivenire alla definizione agevolata delle sanzioni mediante il pagamento di un terzo della sanzione irrogata, fermo restando che per le controversie di casi specifici saranno le commissioni tributarie a esprimersi in merito.

L’indebita percezione del contributo determina anche la responsabilità amministrativa dell’ente con le sanzioni pecuniarie previste dall’articolo 24 del D.Lgs. 231/2001.

In tema di sanzioni penali, la norma del Decreto Sostegni rinvia al comma 14 dell’articolo 25 del Decreto Rilancio (primo contributo a fondo perduto), la quale faceva riferimento in caso di indebita percezione del contributo in tutto o in parte, alle disposizioni dell’articolo 316ter de CP, fermo restando che sotto la somma indebitamente percepita di euro 3999,96 si applica solamente la sanzione amministrativa.