18 Maggio 2021

Ministero del Turismo emana Decreto per ristori di ADV e T.O.


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Un Decreto datato 27 aprile pubblicato nelle ultime ore stabilisce il riparto dei 128 milioni di euro stanziati per le Agenzie di Viaggio e per i Tour Operator avanzati dal fondo di cui all’articolo 182, co.1 del DL 34/2020 (Decreto Rilancio).
Si tratta di un provvedimento attuativo atteso da tempo da parte delle imprese menzionate, con una cifra che copre il periodo agosto-dicembre 2020 e che interessa ADV e T.O. che alla data del 1 agosto scorso svolgevano attività con codici Ateco primari/prevalenti 79.1 , 79.11 e 79.12 .

Tra i requisiti figurano le classiche condizioni di svolgimento di attività in Italia, non avere procedure concorsuali, essere in regola con obblighi previdenziali, assicurativi e fiscali, non essere destinatari di sanzioni interdittive e non trovarsi già in difficoltà.

Per quanto concerne il criterio di assegnazione, al comma 1 dell’articolo 3 emerge che il contributo viene determinato applicando un coefficiente del 20% alla differenza tra le seguenti tipologie di operazioni effettuate dal 1° agosto al 31 dicembre 2020 e l‘ammontare delle stesse operazioni nel periodo di riferimento nel 2019:

– prestazioni di intermediazione oggetto di fatture riepilogative mensili ai sensi dell‘articolo 74-ter, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n° 633;
– prestazioni di intermediazione nella vendita di crociere, biglietti aerei, ferroviari, marittimi e automobilistici,
-soggiorni alberghieri ed extra-alberghieri, noleggio mezzi di trasporto e altri servizi con analogo regime;
prestazioni di intermediazione effettuate ai sensi dell‘articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n° 633.

Il Decreto riconosce un contributo anche alle attività avviate successivamente al 1° gennaio 2019 rilevando nel caso specifico, ai fini della determinazione del fondo spettante, i mesi successivi a quello di inizio dell‘attività. Per chi ha aperto l‘agenzia o il t.o. successivamente al 1° gennaio 2020, viene riconosciuto un importo non inferiore a 8mila euro per le persone fisiche e a 10mila euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche.

Come citato dall’articolo 3, comma 2 del Decreto, il contributo del comma 1 è integrato applicando un coefficiente del 5% alla differenza tra l‘ammontare del fatturato e dei corrispettivi derivanti dalle prestazioni di servizi effettuate dal 1° agosto al 31 dicembre 2021 e quelle relative allo stesso lasso di tempo ma nel 2019.

Si precisa che entro 5 giorni dalla pubblicazione del Decreto dovrebbe seguire un ulteriore provvedimento che disciplina modalità e tempi per la presentazione della domanda di contributo.

Per consultare il testo del Decreto clicca qui.