8 Giugno 2021
Nuova sentenza dichiara nulle le sanzioni per eccesso di velocità provata con tachigrafo
Il 3 novembre scorso la Commissione europea aveva chiesto all’Italia con apposito ammonimento di modificare la propria normativa e vietava di utilizzare il tachigrafo per rilevare infrazioni – e di conseguenza sanzionare – come il superamento del limite di velocità. Tale richiesta è rimasta finora in attesa di risposta.
Nel frattempo, però, sulla strada gli autisti continuano a essere sanzionati per eccesso di velocità sulla base delle risultanze del tachigrafo, così qualcuno ha pensato di rivolgersi all’autorità giudiziaria per chiedere se tali sanzioni fossero corrette. La risposta che giunge dalle aule giudiziarie sembra dare ragione agli autotrasportatori. Questo almeno è quanto emerge dalla sentenza n. 73/2021 con cui lo scorso 27 maggio il giudice di pace di Ferentino ha ribadito che fino a quando rimane in vigore la norma del codice della strada (l’art. 142 comma 11) che consente di sanzionare per eccesso di velocità sulla base delle registrazioni del tachigrafo, questa norma è “incostituzionale” in quanto contrasta con quegli articoli della nostra carta fondamentale con cui sono delegati all’Unione europea parte della sovranità nazionale. In sostanza, la sua applicazione diventa nulla.
Per la precisione il giudice ha sancito che non si può sanzionare per eccesso di velocità un autotrasportatore sulla base del tachigrafo perché il Regolamento UE n.65/2014 indica come va costruito, installato e usato lo strumento, mentre il codice della strada italiano contempla come fonte di prova per dimostrare il superamento dei limiti di velocità proprio il tachigrafo.
Questa incongruenza non è possibile, secondo il giudice, perché «l’Italia deve rispettare la normativa comunitaria». Al riguardo, la sentenza ricorda proprio la contrarietà della Commissione UE a tale normativa italiana e la messa in mora del nostro Paese per cambiare quella norma. Da qui la sentenza considera nulla la sanzione, in quanto in contrasto con gli articoli 11 e 117 comma 1 della Costituzione.
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