11 Giugno 2021

Redditometro, spese e risparmi strumenti di ricostruzione capacità contributiva


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Il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha dato il via ad una consultazione pubblica da parte delle sole associazioni di categoria rappresentative dei consumatori, al fine di determinare il contenuto induttivo degli elementi indicativi di capacità contributiva, per poi avere una determinazione sintetica dei redditi delle persone fisiche relativi ai periodi d’imposta a decorrere dal 2016 (redditometro).
A tal proposito, la scadenza per l’invio dei contributi per la consultazione è fissato al 15 luglio prossimo.
La consultazione pubblica avverrà sulla base di uno schema di decreto, per poi l’emanazione del decreto MEF, pubblicato in Gazzetta Ufficiale con periodicità biennale e previo parere dell’ISTAT, che conterrà gli elementi indicativi di capacità contributiva mediante l’analisi di campioni di contribuenti, differenziati sulla base del nucleo familiare, dell’area geografica di appartenenza e di altri fattori.

Lo schema di decreto è composto da 5 articoli, i quali individuano gli elementi indicativi di capacità contributiva, i criteri di imputazione delle spese al contribuente, le modalità di determinazione sintetica del reddito complessivo accertabile da parte delle Entrate, i criteri per la dimostrazione della sussistenza della prova contraria da parte del contribuente e da ultimo, l‘efficacia delle nuove disposizioni così introdotte.

Come parte integrante al documento figurano la tabella A, che individua le informazioni relative all’elenco delle voci di spesa, e la tabella B, che individua le diverse tipologie di nucleo familiare e le aree territoriali di appartenenza.

Oltre agli elementi indicativi di capacità contributiva, ai criteri di attribuzione delle spese al contribuente, alla determinazione sintetica del reddito complessivo accertabile, il decreto prevede che in caso il reddito complessivo accertabile eccedente almeno 1/5 rispetto a quanto dichiarato, in sede di contraddittorio il contribuente potrà fornire all‘Ufficio la prova contraria, avvalendosi di elementi e circostanze di fatto idonee a dimostrare una diversa valorizzazione delle spese attribuite, al fine di ridimensionare la pretesa tributaria.