5 Luglio 2021

Circolare n. 28862 del 28 giugno 2021: chiarimenti in termini di Certificazioni Verdi


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Il Ministero della Salute ha pubblicato la circolare n. 28862 del 28 giugno 2021 nominata Chiarimenti in materia di Certificazioni Verdi e loro uso in ambito transfrontaliero e in materia di Digital Passenger Locator Form.
Tra i punti principali troviamo le seguenti disposizioni:
-Per gli ingressi in Italia la circolare chiarisce che i controlli delle certificazioni verdi dovranno essere effettuati al momento degli imbarchi dagli stessi vettori.
Per quanto riguarda gli arrivi dai Paesi lista C (UE, Svizzera, Islanda, Norvegia, Lichtenstein e Israele) più Canada, Giappone o Stati Uniti i requisiti sono: completamento del ciclo vaccinale da almeno 14 giorni, guarigione Covid o tampone effettuate nelle ultime 48 ore;

-Per gli ingressi in Italia da UK, vige l’obbligo di certificazione verde per tampone antigenico o molecolare effettuato nelle 48 ore precedenti, segnalazione alla Asl, isolamento di cinque giorni e nuovo tampone al termine dell’isolamento;

-Si rammenta ai vettori che la presentazione di una delle certificazioni di cui sopra è un obbligo di legge, pertanto, si chiede di darne ampia comunicazione ai passeggeri prima della partenza così da consentire la loro totale aderenza e al contempo di effettuare i controlli così come previsto dalla normativa vigente. Il mancato controllo degli obblighi di legge ai sensi dell’Ordinanza del ministro della salute del 18 giugno c.a. comporta la possibilità di sanzionare da parte delle Autorità competenti ai sensi dell’articolo 4 del decreto-legge 19 del 2020. Le certificazioni accettate dovranno essere in lingua italiana, inglese, francese o spagnola.

-Ogni passeggero che fa ingresso in Italia è soggetto alla compilazione del Digital Locator Passenger Form (dPLF), in caso di impedimento sarà necessaria un’autocertificazione cartacea che il vettore dovrà conservare per 30 giorni.

-La circolare riporta infine il Manuale d’uso per i verificatori delle Certificazioni verdi Covid-19.
Come già noto, dal 1° luglio 2021 è in vigore in Italia e negli altri Paesi dell’Unione europea il Regolamento in materia di EU Digital Covid Certificate. Tale Regolamento prevede che tra gli Stati dell’Unione europea ci si possa spostare attraverso la presentazione di una certificazione verde COVID-19 attestante l’avvenuta vaccinazione anti COVID-19, guarigione da COVID-19 o l’effettuazione di un tampone antigenico o molecolare. La certificazione, che potrà essere emessa in forma cartacea o digitale, avrà un format unico, sarà almeno bilingue per tutti gli Stati membri, e conterrà un QR code.
Tra i soggetti atti alla verifica della suddetta certificazione sono stati individuati i vettori aerei, marittimi o terrestri o loro delegati, nonché i pubblici ufficiali. Per la verifica di tali certificazioni sarà necessario dotarsi di un’applicazione gratuita (VerificaC19) che è possibile scaricare dagli store. Nella circolare è allegato il manuale d’uso per i verificatori.

Per visionare il testo integrale della circolare clicca QUI.