22 Luglio 2021

I cartelli di informativa sulla videosorveglianza non sono soggetti alla tassa sulla pubblicità


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I cartelli di informativa con la dicitura “area videosorvegliata” e il nome dell’impresa non sono soggetti alla tassa sulla pubblicità. Lo ha affermato la Commissione tributaria provinciale di Reggio nell’Emilia che, con la sentenza n.186/2021 emessa lo scorso 14 luglio, ha messo un punto alla questione.
Dopo l‘installazione di una rete di telecamere, un‘azienda espone venti cartelli allo scopo di segnalare il sistema di video sorveglianza. A questo punto l‘ICA (Imposte comunali affini) chiede il pagamento dell‘imposta sulla pubblicità e manda un accertamento per infedele denuncia e ritardato pagamento, dal momento che le targhe contengono anche la ragione sociale dell‘azienda.
L‘azienda fa ricorso contro l‘accertamento, appellandosi al fatto che la dicitura area videosorvegliata è prevista dalla normativa privacy e dal regolamento europeo 2016/679/UE.
A questo punto interviene la sentenza del CTP che accoglie la richiesta del ricorrente, che chiede l‘annullamento dell‘avviso.
L‘esposizione delle targhe – che non superano il metro quadrato di superficie (limite previsto dall‘art 17, lett.i, del d.lgs 507/93) – è resa obbligatoria dal Provvedimento Generale del Garante Privacy dell‘8.04.2010, dal Codice della Privacy D.Lgs 196/2003, nonché dal Regolamento Europeo 2016/679/UE (GDPR), così come armonizzati in ultimo dal D.Lgs. 101/2018.