29 Luglio 2021

Partite IVA e professionisti: via libera all’esonero contributivo


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E’ stato pubblicato ieri, nell’area del sito internet del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali degli atti e provvedimenti soggetti a pubblicità legale, il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze del 17 maggio 2021 di definizione dei criteri e delle modalità per la concessione dell’esonero contributivo previsto dall’articolo 1, commi da 20 a 22 bis della legge di Bilancio 2021 (legge 30 dicembre 2020, n. 178).

La finalità dell’esonero previsto dalla legge di Bilancio 2021 è quella di ridurre gli effetti negativi causati dall’emergenza epidemiologica da COVID-19 sul reddito dei lavoratori autonomi e dei professionisti e di favorire la ripresa della loro attività ed a tale scopo è stata prevista l’istituzione di un apposito Fondo presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
Tale fondo, nei limiti della dotazione di 2,5 miliardi di euro per l’anno 2021, serve a finanziare l’esonero parziale dal pagamento dei contributi previdenziali dei destinatari che soddisfano requisiti reddituali e di calo di fatturato.

L’esonero riguarda i contributi previdenziali con esclusione dei premi dovuti all’INAIL e può essere richiesto ad un solo ente previdenziale e per una sola forma di previdenza obbligatoria (per i dettagli vedi la tabella che segue) nel limite massimo individuale per ogni iscritto di 3 mila euro su base annua, riparametrato ed applicato su base mensile, ferma restando l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche (cfr. art. 1, comma 1, D.M.).

 

I criteri per la concessione del beneficio sono differenti per gli iscritti alle gestioni previdenziali dell’INPS dei lavoratori autonomi e professionisti (cfr. art. 2 del D.M.), professionisti iscritti alle casse privatizzate dei liberi professionisti (cfr. art. 3 del D.M.) e lavoratori autonomi e collaboratori legge n. 3/2018 in quiescenza (cfr. art. 4 del D.M.). Il decreto prevede che la domanda all’INPS vada “presentata entro il 31 luglio, a pena di decadenza, secondo lo schema predisposto dall’Istituto”.

Il testo completo del decreto si può visualizzare al seguente link: https://www.lavoro.gov.it/documenti-e-norme/Pubblicita-legale/Pagine/default.aspx(una volta cliccato sul link occorre cliccare su ” Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali…..”)

Ringraziamo per l’attenzione