26 Agosto 2021

Norme sull’equivalenza delle certificazioni vaccinali di stati terzi


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Il Ministero della Sanità ha pubblicato la circolare informativa in merito all’accettazione di certificazioni vaccinali e di guarigione rilasciate da Stati Terzi, come identificati dall’ordinanza del Ministro della Salute lo scorso 29 luglio 2021 e dalle successive disposizioni normative per l’utilizzo sul territorio italiano.
Le certificazioni vaccinali, in base a quanto indicato dalla Raccomandazione UE n. 2021/816 del 20 maggio scorso, dovranno riportare i seguenti contenuti:
– dati identificativi del titolare: nome, cognome, data di nascita;
– dati relativi al vaccino: denominazione e lotto appartenenza;
– data/e di somministrazione del vaccino;
– dati identificativi di chi ha rilasciato il certificato: Stato, Autorità sanitaria
Le certificazioni vaccinali, sia in formato cartaceo che digitale, dovranno essere redatte in una delle seguenti lingue: italiano, inglese, francese, spagnolo. Nel caso in cui il certificato non fosse stato rilasciato in una delle quattro lingue indicate, è necessario che  venga accompagnato da traduzione giurata.
La validità dei certificati vaccinali è la stessa prevista per la certificazione verde covid-19 emessa dallo Stato italiano, ossia nove mesi a far data dal completamento del ciclo vaccinale.
Al seguente link, è consultabile il testo della circolare: clicca QUI.