27 Agosto 2021

Verifica green pass obbligatoria dal 1° settembre


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Come già comunicato, i passeggeri dei servizi di noleggio e di trasporto di linea interregionale effettuati in ambito nazionale e/o internazionale, dal 1° settembre prossimo dovranno esibire il green pass per fruire di tali  servizi, nello specifico sono coinvolti:

  • autobus adibiti a servizi di trasporto di persone, ad offerta indifferenziata, effettuati su strada in modo continuativo o periodico su un percorso che collega più di due regioni ed aventi itinerari, orari, frequenze e prezzi prestabiliti. Sono esclusi i servizi di trasporto pubblico locale, effettuati in ambito urbano, extraurbano e regionale, oltre a quelli il cui percorso collega fino a due regioni
  • noleggio con conducente, sono esclusi solo i servizi aggiuntivi di trasporto pubblico locale e regionale.
I soggetti tenuti alla verifica del possesso del green pass sono i titolari/gestori dei servizi di trasporto in questione e i loro delegati «incaricati con atto formale recante le necessarie istruzioni sull’esercizio dell’attività di verifica».

La verifica delle certificazioni verdi avviene mediante la lettura del codice a barre Qr code, utilizzando l’app resa disponibile dal Governo “VerificaC19” e scaricabile su dispositivo mobile o altra apparecchiatura idonea. La verifica, che può avvenire anche senza connessione internet, consente di controllare l’autenticità, la validità e l’integrità della certificazione, e di conoscere le generalità dell’interessato.
In assenza del green pass, salvo i casi di esenzione previsti, l’utente non potrà salire a bordo del bus.
Come chiarito con circolare del 10 agosto scorso dal Ministero dell’Interno, per quanto riguarda la verifica della corrispondenza dei dati anagrafici riportati sul green pass e quelli del passeggero, “l’intestatario della certificazione verde all’atto della verifica di cui al comma 1 dimostra, a richiesta dei verificatori di cui al comma 2, la propria identità personale mediante l’esibizione di un documento di identità”. La verifica dell’identità della persona in possesso della certificazione verde ha natura discrezionale ed è attua a garantire il legittimo possesso della certificazione medesima. In ogni caso, i conducenti non sono tenuti a richiedere al passeggero l’esibizione anche del documento d’identità al fine di verificare la corrispondenza dei dati anagrafici. Il Ministero ha precisato che “tale verifica si renderà necessaria in ogni caso si verifichino casi di abuso o elusione delle norme”.

La violazione delle disposizioni è sanzionata ai sensi dell’art. 4 del DL 25.03.2020 n.19 convertito con successive modifiche dalla legge n. 35 del 22.05.2020, che prevede la sanzione pecuniaria da 400 a 1000 euro, sia a carico del gestore/personale delegato sia del passeggero, con sconto del 30% se pagata entro 5 giorni.
Se la violazione è ripetuta per tre volte in tre giorni diversi, l’attività potrebbe essere sospesa da uno a dieci giorni.