15 Ottobre 2021

ostegni Bis: provvedimento Agenzia Entrate su contributi a fondo perduto


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Segnaliamo che l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato provvedimento n.268440 con il quale sono definite le modalità e i termini di presentazione dell’istanza per il riconoscimento dei contributi a fondo perduto di cui all’articolo 1, comma 30-bis del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 (Sostegni Bis) convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106.

Le agevolazioni spettano ai soggetti esercenti attività d’impresa titolari di partita Iva e residenti o stabiliti in Italia, che nel 2019 abbiano conseguito un ammontare di ricavi o di compensi fra 10 e 15 milioni di euro.

Ulteriore requisito per la richiesta del contributo Sostegni è l’aver registrato un calo di almeno il 30% tra l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2020 e quello dell’anno 2019, mentre ulteriore requisito per la richiesta del contributo Sostegni bis alternativo è l’aver registrato un calo di almeno il 30% tra l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo 1° aprile 2020-31 marzo 2021 e quello del periodo 1° aprile 2019-31 marzo 2020.

In ogni caso non possono accedere ai contributi i soggetti la cui attività e partita IVA non risulti attiva alla data di entrata in vigore dei decreti, gli enti pubblici (art. 74 TUIR), gli intermediari finanziari e le società di partecipazione (art. 162-bis TUIR).

I contribuenti possono richiedere i contributi a fondo perduto con apposita istanza, da presentare esclusivamente utilizzando i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate, fino al 13 dicembre 2021.