9 Novembre 2021

Violazione riposo settimanale: l’azienda può non essere responsabile


Condividi sui social

Nei giorni scorsi il giudice di pace di Ferentino ha emesso una sentenza che rappresenta il primo caso in Italia, in termini di responsabilità oggettiva di un’azienda di autotrasporto in caso di violazione delle norme sui tempi di guida e di riposo da parte di un suo autista. Per la prima volta la ditta ha avuto ragione, in base a come il servizio svolto dall’autista era stato organizzato, ossia rispettando perfettamente  le normative che regolano l’argomento.

La Prefettura aveva notificato all’azienda un’ordinanza che la condannava al pagamento di una multa per una violazione del riposo settimanale da parte di un suo autista. L’infrazione non è in discussione: il conducente non ha rispettato il periodo di guida bisettimanale, ha pagato la sanzione pecuniaria che lo riguarda e nemmeno il datore di lavoro, a conoscenza della violazione, contesta l’esistenza della stessa.

La società, tuttavia, attribuisce solo al conducente la colpa del suo comportamento irregolare, in quanto non avrebbe rispettato le indicazioni fornitegli dalla ditta e in particolare l’informativa autisti che regola i tempi  di guida e di riposo dei conducenti.

La circolare 300/2017 del ministero dell’Interno chiarisce infatti cosa debba fare l’azienda per evitare sanzioni a suo carico quando l’autista viola le norme sui tempi di guida e riposo: la formazione, l’istruzione e il controllo dell’attività degli autisti sono attività necessarie, ma non sufficienti a escludere la responsabilità dell’azienda. Questa dovrà dunque dimostrare la sua innocenza, fornendo ai propri autisti della documentazione informativa da portare con sé, allo scopo di escludere già in sede di controllo la responsabilità a proprio carico.

Nel caso specifico, la società ha dimostrato e presentato la documentazione che attesta che le varie procedure sono state spiegate al conducente ed in più ha inviato all’autista un atto in cui chiede spiegazioni del suo comportamento, iniziando così un provvedimento disciplinare a suo carico.

La sentenza recita: “Quando i conducenti effettuano le loro  prestazioni lavorative sulla base di indicazioni date dall’impresa, che pertanto debbono essere confacenti al codice della strada, se a causa di fattori esterni ed improvvisi (quali traffico, condizioni meteo) il conducente non è in grado dl portare a termine i compiti impartiti dall’impresa, in nessun caso potrà superare i limiti imposti, ma sarà la ditta ad organizzare in altra maniera il trasporto. Se poi il conducente procede a cambiare i piani di guida, questa circostanza esula dall’accertamento degli orari di controllo ed è in questo caso la ditta che deve rendere i dovuti provvedimenti disciplinari, come è avvenuto in questo caso, in modo da far emergere la responsabilità del conducente e non quella solidale della società.”

In conclusione il giudice ha accolto il ricorso perché l’illecito dipende chiaramente dal conducente e non da una non corretta organizzazione del lavoro da parte della società ricorrente, provata documentalmente dall’azienda stessa.