13 Luglio 2020
Crediti d’imposta per adeguamento ambienti di lavoro, sanificazione a acquisto DPI
IL PROVVEDIMENTO DEL 10 LUGLIO DEL DIRETTORE DELLE ENTRATE
lo scorso 10 luglio il Direttore dell’Agenzia delle Entrate Ernesto Maria Ruffini ha firmato un Provvedimento con il modello e le relative istruzioni da utilizzare per la fruizione dei crediti d’imposta previsti dagli artt. 120 e 125 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34 (Decreto Rilancio).
Si ricorda che l’articolo 120 stabilisce un credito d’imposta per l’adeguamento degli ambienti di lavoro in relazione alla diffusione del coronavirus, in particolare per gli interventi agevolabili quali interventi edilizi necessari al rifacimento a mense e spogliatoi, acquisto di arredi di sicurezza finalizzati alla prevenzione dal contagio, e per gli investimenti agevolabili, quali acquisti di strumenti e tecnologie necessari allo svolgimento dell’attività lavorativa e acquisto di termoscanner.
Al credito d’imposta relativo all’articolo 120 sono ammesse solamente determinate attività lavorative aperte al pubblico. Il decreto individuava attività tipicamente aperte al pubblico quali quelle del settore HO.RE.CA e, tra le altre, confermate anche dal provvedimento, quelle legate alle agenzie di viaggio e ai tour operator (codici ATECO 79.11.00, 79.12.00, 79.90.19).
Il credito d’imposta è del 60% per le spese ammissibili sostenute nel 2020 per un massimo di 80 mila euro (credito massimo 48 mila euro), utilizzabile in compensazione, nel limite massimo consentito di 48 mila euro.
Inoltre, il credito può essere ceduto a terzi (anche parzialmente), compresi istituti di credito ed intermediari finanziari , entro il 31 dicembre 2021.
Sia per la compensazione che per la cessione a terzi occorre prima aver sostenuto le spese agevolabili.
Per quanto riguarda il Credito “adeguamento” la comunicazione può essere presentata a partire dal 20 luglio 2020 e sino al 30 novembre 2021.
L’articolo 125 del Decreto Rilancio disciplina invece un credito d’imposta per la sanificazione degli ambienti di lavoro e degli strumenti utilizzati, per l’acquisto di prodotti detergenti e disinfettanti, per l’acquisto di DPI e degli altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti (anche termoscanner).
Diversamente dal credito di cui all’articolo 125, il presente credito viene riconosciuto ai “soggetti esercenti attività d’impresa,arti e professioni […] ” e pertanto presenta un ambito di applicazione più ampio, ferma restando l’esclusione di chi esercita tale attività in forma non abituale.
Rispetto alle precedenti disposizioni dei Decreti Rilancio e Cura Italia, il credito d’imposta passa dal 50 al 60%, mentre il limite massimo usufruibile dagli originari 20 mila agli attuali 60 mila euro.
Il credito è utilizzabile in compensazione ed è cedibile a terzi entro il 31 dicembre 2021 (anche parzialmente).
Per il credito “sanificazione” la comunicazione può essere presentata a partire dal 20 luglio e sino al 7 settembre 2020.
Vi segnaliamo il modello con il quale si comunica all’Agenzia delle Entrate l’ammontare delle spese che danno diritto al credito “adeguamento” e a quelle che danno diritto al credito “sanificazione”. Il modello può essere compilato indicando l’ammontare delle citate spese riferite ad uno dei due crediti d’imposta o anche di tutti e due. Potete consultare il modello cliccando qui.