17 Luglio 2020
Cessioni a viaggiatori Extra-UE: Principio di diritto 16 luglio 2020, n.8
Io scorso 16 luglio 2020 l’Agenzia delle Entrate è intervenuta con il Principio di diritto n.8 precisando che in caso di cessioni di beni di un importo superiore a euro 154,90 IVA inclusa, da trasportare nei bagagli personali dei viaggiatori domiciliati o residenti fuori dall’Unione Europea, trova applicazione l’articolo 38-quater del DPR 633/1972, precisando tuttavia la necessità dei seguenti elementi:
– cessionari possono essere solo coloro che risultino domiciliati o residenti fuori dalla UE e che non siano soggetti passivi d’imposta nel loro Paese;
-non vi sono specifiche limitazioni in ordine alla qualificazione soggettiva dei soggetti passivi cedenti (ad es. commercianti al minuto in locali aperti al pubblico), che tuttavia restano soggetti distinti dalla figura dell’intermediario che può eseguire il rimborso in luogo del cedente;
– i beni devono essere destinati all’uso personale o familiare del viaggiatore ed «essere privi, in via generale, di qualsiasi interesse commerciale». In caso di acquisti di beni in quantità sproporzionata rispetto alle quantità rientranti nell’uso personale/familiare tale principio non è applicabile;
-per determinare se la soglia di valore di euro 154,90 sia stata superata è necessario basarsi sul valore indicato in fattura;
-la cessione dei beni ai viaggiatori extracomunitari deve essere documentata, tramite il sistema OTELLO, con fattura in formato elettronico :
a. Senza pagamento dell’imposta, salvo il versamento della stessa in un secondo momento, con regolarizzazione dell’operazione ai sensi dell’articolo 26, comma 1 del medesimo DPR, nel caso in cui non sia presentata la documentazione prescritta comprovante l’uscita dei beni dall’Unione;
b. Con pagamento dell’IVA, poi rimborsata dal cessionario dal cedente, previa fornitura di documentazione comprovante l’uscita dei beni dal territorio dell’Unione.
Al verificarsi delle condizioni ivi previste – spiega l’Agenzia delle Entrate – il rimborso dell’IVA è sempre dovuto da parte del venditore nei confronti del viaggiatore.