16 Luglio 2020

Decreto su spostamenti e riaperture: Legge di conversione in Gazzetta Ufficiale


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Nella Gazzetta Ufficiale n. 177 del 15-7-2020 è stata pubblicata la Legge 14 luglio 2020, n. 74relativa alla Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19.

Il testo originario del decreto con il quale sono state previste le riaperture dopo il lockdown e le misure per il contenimento del Coronavirus, sono state apportate alcune modifiche in Commissione Affari Costituzionali. La legge regola la possibilità di spostarsi tra Regioni e fuori dallo Stato, le modalità per lo svolgimento delle attività economiche, dei servizi educativi, degli eventi e delle manifestazioni pubbliche, delle funzioni religiose, e stabilisce inoltre le modalità di accertamento delle violazioni e le sanzioni per chi viola le disposizioni anticontagio.

Il decreto Riaperture ha stabilito la cessazione di tutte le limitazioni alla circolazione nel territorio dello Stato, a far data dallo scorso 18 maggio 2020.

Tuttavia, in base al costante monitoraggio dell‘evoluzione dell‘epidemia, è espressamente stabilita dalla legge la possibilità di reiterare o introdurre nuove misure restrittive della circolazione, limitatamente a quelle zone del territorio in cui dovessero manifestarsi nuovi focolai di epidemia, o aggravamenti della situazione.

Gli spostamenti tra le Regioni, inizialmente vietati fino al 2 giugno scorso, potranno ancora essere inibiti, non in modo generalizzato, ma attraverso specifici provvedimenti relativi ad aree specificamente individuate del territorio, e nel rispetto dei principi di adeguatezza e proporzionalità rispetto all‘effettivo rischio epidemiologico presente nelle dette regioni.

Allo stesso modo, gli spostamenti da e verso l‘estero, vietati in modo generalizzato fino al 2 giugno scorso, sono consentiti, ma potranno essere nuovamente limitati con ulteriori provvedimenti, in base all‘andamento del contagio, con riferimento a Paesi stranieri specificamente individuati, purché la misura limitativa sia adeguata e proporzionale al rischio derivante dall‘epidemia, e sia compatibile e rispettosa dei vincoli derivanti dall‘appartenenza all‘Unione Europea, e agli obblighi internazionali. La legge pertanto mira a garantire la possibilità di difendersi dall‘espansione del contagio, chiudendo i confini nazionali, senza consentire però indebite strumentalizzazioni della chiusura delle frontiere.

Nel decreto n. 33 era prevista la misura della quarantena precauzionale, (ovverosia l‘obbligo di rimanere nel proprio domicilio nel caso di rischio di avvenuto contatto con il Covid-19). La conversione in legge, ha previsto la possibilità per il Comitato tecnico scientifico, di individuare ulteriori misure precauzionali, di effetto analogo alla quarantena, sempre finalizzate a limitare la mobilità delle persone recentemente entrate in contatto con soggetti positivi al Covid.

In ogni caso, la quarantena deve essere imposta al singolo interessato mediante provvedimento dell‘autorità sanitaria.

Il testo completo del decreto è disponibile al seguente link: https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-07-15&atto.codiceRedazionale=20A03813&elenco30giorni=false