Il credito d’imposta è riconosciuto soltanto per gli investimenti pubblicitari incrementali effettuati sulle emittenti radiofoniche e televisive locali, analogiche o digitali, iscritte presso il Registro degli operatori di comunicazione, ovvero su giornali quotidiani e periodici, nazionali e locali, in edizione cartacea o digitale, iscritti presso il competente Tribunale, ovvero presso il menzionato Registro degli operatori di comunicazione, e dotati in ogni caso della figura del direttore responsabile.
Affinché si possa beneficiare dell’agevolazione è necessario che l’ammontare complessivo degli investimenti pubblicitari realizzati superi almeno dell’1% l’importo degli analoghi investimenti effettuati sugli stessi mezzi d’informazione nell’anno precedente.
Il credito d’imposta spetta anche per gli investimenti effettuati, esclusivamente sulla stampa anche online, dal 24 giugno 2017 al 31 dicembre 2017, rispetto agli analoghi investimenti effettuati sugli stessi mezzi di informazione nel corrispondente periodo dell’anno 2016.Il credito d’imposta è pari al 75% del valore incrementale degli investimenti effettuati.
Il decreto Rilancio ha previsto, per il solo anno 2020, che il credito d’imposta sia concesso nella misura unica del 50% del valore degli investimenti effettuati, sempre nel rispetto dei limiti dei regolamenti dell’Unione europea in materia di aiuti de minimis.
Pertanto, per gli investimenti effettuati nel 2020, è venuto meno il presupposto dell’incremento minimo dell’1% dell’investimento pubblicitario rispetto all’investimento dell’anno precedente, quale requisito per l’accesso all’agevolazione. Il beneficio è stato esteso anche agli investimenti sulle emittenti televisive nazionali, analogiche o digitali, non partecipate dallo Stato.
Inoltre, come accennato in apertura, è stata prevista una nuova finestra temporale per l’invio delle comunicazioni per l’accesso al credito d’imposta, dal 1° al 30 settembre 2020. Restano comunque valide le comunicazioni presentate nel mese di marzo 2020.