8 Settembre 2020

CQC: come cambiano controlli e sanzioni


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In seguito alle modifiche agli articoli 14, 15 e 16 della direttiva UE 2018/645 recepita in Italia con decreto legislativo n. 50/2020, sono cambiate le modalità di controllo e le sanzioni che ne derivano.
Questo argomento è affrontato nella circolare del Ministero dell’ Interno del 4 settembre scorso, dedicata alla qualificazione iniziale e alla formazione periodica dei conducenti di veicoli pesanti, anche non professionali, per i quali sia richiesta la patente di guida di categoria C1, C1E, C, CE.

L’obbligo esiste sia per i cittadini italiani e non, e per i cittadini non europei dipendenti da un’impresa che ha sede in uno Stato membro. Il nuovo testo dell’art.15 non fa più riferimento all’attività di conducente per il trasporto di cose o persone, ma a qualsiasi persona alla guida di un veicolo per il quale è necessaria una patente di categoria superiore.

Inoltre, l’obbligo del CQC è richiesto per ogni tipo di trasporto, anche non professionale, di cose o persone svolto da un conducente in possesso delle suddette categorie, anche non assunto come autista, quando l’attività di guida rappresenti la sua attività principale (ossia rappresenta più del 30% dell’orario di lavoro mensile continuativo).
Rispetto all’obbligo della CQC, cambia l’elenco dei soggetti esenti e tra questi: conducenti che trasportano materiale, attrezzature o macchinari utilizzati dal conducente nell’esercizio della propria attività, a condizione che la guida dei veicoli non costituisca l’attività principale; i conducenti che non offrono servizi di trasporto (es. autisti di concessionarie che guidano veicoli destinati ai clienti); i conducenti di trasporto eccezionale che non incide sulla sicurezza stradale; veicoli utilizzati o noleggiati senza conducente da imprese agricole, forestali, di allevamento o di pesca per il trasporto di merci nell’ambito della loro attività di impresa, salvo quando la guida non rientri nell’attività principale del conducente o superi la distanza di 50 km dal luogo in cui si trova l’impresa proprietaria del veicolo o che l’ha preso a noleggio o in leasing.

Per quanto riguarda il regime sanzionatorio, il codice della strada punisce con sanzioni amministrative la mancanza della qualificazione iniziale ovvero la mancata effettuazione della formazione periodica. In particolare:
-mancanza CQC per non averla conseguita: sanzione da 409 a 1637 euro;
-guida di veicolo diverso dalla CQC posseduta: sanzione da 409 a 1637 euro;
-incauto affidamento veicolo a conducente privo della qualificazione: sanzione da 398 a 1595 euro;
-guida con CQC scaduta: sanzione da 158 a 639 euro; la scadenza di validità della CQC non condiziona la validità della patente di guida, né la scadenza della patente determina, in modo automatico, la scadenza della CQC.

Quando una violazione che prevede perdita di punteggio è commessa alla guida di un veicolo che richiede anche la CQC, la decurtazione di punti si applica sulla CQC anziché sulla patente (art.23 D.Lvo n.286/2005).