8 Settembre 2020

Decreto Interministeriale MIT-MEF disciplina le modalità di riconoscimento delle compensazioni delle perdite di ricavi del TPL ex articolo 200 co.2 del Decreto Rilancio


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Lo scorso 2 settembre è stato registrato il decreto interministeriale dell’11 agosto 2020, n. 340 che disciplina i criteri e le modalità di riconoscimento alle imprese del settore TPL di una compensazione sulle perdite dei ricavi subite a casua dell’emergenza epidemiologica tra lo scorso 23 febbraio 2020 ed il prossimo 31 dicembre, a valere sul Fondo istituito dal comma 1 dell’articolo 200 del Decreto Rilancio.

Per quanto riguarda la determinazione dei ricavi, a causa della mancanza dei dati sui medesimi per l’anno 2020 e di quelli certificati 2019 sulla base dei bilanci aziendali approvati e trasmessi all’Osservatorio Nazionale TPL il Decreto prevede in virtù della situazione d’urgenza l’erogazione dei fondi sulla base dei dati già disponibili e relativi al periodo di competenza 2018.

Le somme vengono destinate alle Regioni e alle Province Autonome tenendo conto dei ricavi da traffico risultanti dalle banche dati dell’Osservatorio sulle politiche del TPL nel periodo compreso tra il 23 febbraio 2018 ed il 3 maggio 2018, con una stima di riduzione dei ricavi pari al 55% . Se non risultano per il periodo 2018 nella medesima banca dati alcune aziende esercenti servizi di TPL verrà erogata comunque una somma nel limite massimo del 55% dei ricavi certificati dall’azienda a cui subentrate le stesse.

Pertanto ad ogni Regione e Provincia Autonoma viene assegnato un preciso importo, da ripartire nella stessa modalità di calcolo a ciascun gestore dei servizi avente diritto (seguendo pertanto il medesimo criterio di attribuzione del 55% sui ricavi da traffico del periodo 2018).

Dal momento in cui le Regioni e le Province Autonome ricevono l’erogazione degli importi assegnati in quota anticipazione hanno 30 giorni di tempo per procedere con l’assegnazione e l’erogazione ai gestori del TPL dell’importo spettante e nei 60 giorni successivi trasmettere l’elenco dei beneficiari dei contributi assegnati al MIT e al MEF (i dicasteri che hanno emanato lo stesso Decreto) .

Si fa presente che le somme che verranno distribuite ai beneficiari saranno erogate tenuto conto della eventuale quota di corrispettivo ricevuta ai sensi dell’articolo 92, comma 4 bis del Decreto Cura Italia e di eventuali ed ulteriori contributi previsti da provvedimenti di legge o eventuali provvedimenti amministrativi emanati per fronteggiare l’emergenza.

Le imprese beneficiare dovranno trasmettere entro il 31 luglio 2021 i dati aziendali certificati relativi ai periodi di esercizio 2018,2019 e 2020 , con anticipazione dei medesimi allo stesso Osservatorio entro il 28 febbraio 2021.
La mancata trasmissione dei dati in questione comporterà l’esclusione della singola impresa che gestisce il servizio TPL dall’assegnazione del contributo, con obbligo di restituire eventuale somma percepita a titolo d’anticipo.

Si attende invece ulteriore Decreto Interministeriale MIT-MEF per le modalità di ripartizione definitiva delle somme che rimarranno disponibili presso il Fondo.