14 Settembre 2020

GLI APPROFONDIMENTI FINAXIT Noleggio con conducente: aspetti fiscali sui servizi internazionali


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Con la presente siamo ad illustrare gli elementi caratteristici dal punto di vista legislativo e fiscale per i servizi di noleggio con conducente effettuati con veicoli di peso inferiore alle 3,5 tonnellate, ossia autovetture, taxi, limousine, mini van ecc.

Di seguito verranno fornite informazioni e riferimenti normativi sia per quanto riguarda la fiscalità italiana, che quella di alcuni Paesi europei. Vediamoli nel dettaglio:

ITALIA

Nel nostro Paese, il noleggio con conducente è definito dalla legge quadro 21 del 1992 e viene ricompreso nella più ampia categoria degli autoservizi pubblici non di linea, ossia “quelli che provvedono al trasporto collettivo od individuale di persone, con funzione complementare ed integrativa rispetto ai trasporti pubblici di linea ferroviari, automobilistici, marittimi, lacuali ed aerei, e che vengono effettuati, a richiesta dei trasportati o del trasportato, in modo non continuativo o periodico, su itinerari e secondo orari stabiliti di volta in volta.

Secondo l’art. 3 della legge in parola, il servizio di noleggio con conducente “si rivolge all’utenza

specifica che avanza, presso la sede del vettore, apposita richiesta per una determinata prestazione a tempo e/o viaggio. Lo stazionamento dei mezzi avviene all’interno delle rimesse o presso i pontili di attracco.”

Nello specifico, il noleggio con conducente è stato introdotto con la legge 218/2003, che ne ha fatto oggetto di una specifica regolamentazione definendolo come “servizio di trasporto di viaggiatori effettuato da una impresa professionale per uno o più viaggi richiesti da terzi committenti o offerti direttamente a gruppi precostituiti, con preventiva definizione del periodo di effettuazione, della sua durata e dell’importo complessivo dovuto per l’impiego e l’impegno dell’autobus adibito al servizio, da corrispondere unitariamente o da frazionare tra i singoli componenti del gruppo.”

Dal punto di vista del trattamento fiscale, la circolare del Ministero delle Finanze n.7/1998 equipara i servizi di noleggio con conducente a quelli più generici di trasporto persone; sulle tratte esclusivamente nazionali l’IVA del 10% è quindi dovuta in ogni caso.

Per quanto riguarda le prestazioni su tratte internazionali, il quadro di riferimento fiscale è dettato dal D.Lgs. n.18/2010 che integra le disposizioni all’art.7-ter lett. b del DPR 633/72 secondo cui le prestazioni di trasporto di persone sono rilevanti ai fini IVA in base al luogo di esecuzione della prestazione, indipendentemente dalla tipologia di committenza (quindi sia rapporti B2B che B2C):

In deroga a quanto stabilito dall’articolo 7-ter, comma 1 (DPR 633/72), si considerano effettuate nel territorio dello Stato: […] le prestazioni di trasporto di passeggeri, in proporzione alla distanza percorsa nel territorio dello Stato.”

Il criterio della territorialità proporzionale implica che i trasporti di persone internazionali, per la parte relativa alla tratta nazionale, possano beneficiare della non imponibilità ex-art. 9 c.1 DPR 633/72. A conferma dell’applicazione di tale criterio, anche l’Agenzia delle Entrate ha espresso parere favorevole tramite la circolare n.37/2011 (punto 3.1.3).

La disciplina non ha disposto distinzioni a fini fiscali in base alla tipologia di mezzo utilizzato, se ne deduce che un qualsiasi servizio internazionale di noleggio con conducente, svolto con autobus o con autovettura (purché immatricolata come uso di terzi NCC) ed in dipendenza di un unico contratto, dovrà essere fatturato in art.9 c.1 DPR 633/72 per la parte relativa alla percorrenza in Italia ed in art.7-quater c.1 lett. b) per la parte relativa alla percorrenza estera.

La situazione in Europa

Quanto illustrato sopra chiarisce le principali disposizioni dettate dalla normativa italiana, ma d’altro canto, la domanda che molte aziende di noleggio con conducente si pongono quando effettuano dei servizi da e verso l’estero, è se siano anch’essi sottoposti all’obbligo di registrazione fiscale e conseguente versamento IVA nel Paese straniero oppure se per qualche motivo il veicolo NCC ne sia, a differenza del bus turistico, esonerato.

La risposta è affermativa, nelle nazioni europee in cui vige l’obbligo di assoggettamento IVA, anche i servizi svolti con tali mezzi vi sono sottoposti; di seguito vedremo i riferimenti normativi generali, nonché specifici di alcuni Paesi, in particolare Germania, Svizzera, Francia ed Austria, scelti semplicemente per vicinanza geografica al territorio italiano e presumendo dunque che i viaggi verso tali destinazioni siano per voi di maggior frequenza ed interesse. Nelle altre nazioni europee la tendenza si conferma quella illustrata di seguito, ma se lo desiderate possiamo fornire ulteriori approfondimenti in base alle vostre necessità.

Normativa principale di riferimento:

In base alla Direttiva Europea n°2006/112/CEE del 28/11/2006 e successive modifiche ed integrazioni contenute nelle Direttive Europee 2008/08/CE, 2008/09/CE e 2008/117/CE,relative al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, nei numerosi Paesi che l’hanno ratificata ed integrata nel proprio sistema legislativo nazionale, i trasporti di passeggeri sono sottoposti al versamento dell’imposta sul valore aggiunto, al pari di qualsiasi altra prestazione effettuata dietro compenso da parte di un imprenditore; indipendentemente dal fatto che si tratti di un’azienda locale o estera, dall’età e la nazionalità dei passeggeri e dal tipo di servizio (occasionale o di linea).

Entriamo nel dettaglio dei singoli Paesi:

GERMANIA

Secondo l’§ 3b UstG – Legge tedesca sull’IVA, sono soggetti al versamento dell’IVA tedesca, poiché effettuati in territorio tedesco, i servizi di trasporto persone svolti con qualsiasi veicolo, inteso come tale secondo la definizione fornita nell’§1b par. 2 comma 1 UstG.

“È da ritenersi veicolo qualsiasi mezzo di trasporto a motore con cilindrata superiore a 48 cm3 oppure potenza maggiore di 7,2 Kilowatt”.

Considerando che un’auto media ha una cilindrata di circa 1.300 cm3 ed una potenza compresa tra i 55 ed i 60 Kilowatt, è facile dedurre come all’interno di questa categoria vengano inclusi anche i trasporti in taxi, minibus, ecc.

Fanno eccezione a tale regola generale le tratte percorse con autovetture su territorio tedesco inferiori ai 10km:

Zur Vereinfachung des Besteuerungsverfahrens gilt gemäß § 5 Umsatzsteuerdurchführungsverordnung (UStDV), dass bei grenzüberschreitenden Personenbeförderungen im Gelegenheitsverkehr mit Kraftfahrzeugen inländische Streckenanteile, die in eine Fahrtrichtung nicht länger als zehn Kilometer sind, als ausländische Beförderungsstrecke anzusehen sind. Diese Regelung gilt ausschließlich für die Besteuerung des inländischen, d. h. auf deutschem Territorium liegenden Streckenanteils”.

[TRAD] – Per semplificare la procedura di calcolo, in base all’art.5 dell’Ordinanza sull’applicazione dell’IVA, nei trasporti occasionali internazioni effettuati con autoveicoli, la tratta percorsa all’interno del territorio tedesco, se non superiore a 10 km, si considera come svolta all’estero.

SVIZZERA

In seguito alla revisione parziale della LIVA (Legge federale concernente l’Imposta sul Valore Aggiunto), dal 1°gennaio 2018 anche le aziende straniere che effettuino sul territorio svizzero prestazioni soggette ad imposta ed abbiano un fatturato annuo complessivo mondiale pari o superiore a 100.000,00 CHF (circa 86.000,00 €) sono obbligate all’assoggettamento fiscale presso il Dipartimento Federale delle Finanze.

In questo caso, si fa riferimento a quanto indicato nell’INFO IVA concernente i settori, capitolo 9, al punto 1.2.4, Trasporto transfrontaliero di persone con altri mezzi di trasporto (taxi, servizio limousine ecc.). Citiamo testualmente:

“Si ha un trasporto transfrontaliero di persone quando

  • il luogo di partenza o di arrivo è situato in territorio svizzero;
  • sia il luogo di partenza sia quello di arrivo sono situati all’estero e il tragitto in territorio svizzero serve solamente per il transito;
  • il viaggio inizia in territorio svizzero e, dopo un percorso all’estero, termina nuovamente in territorio svizzero (viaggio d’andata e ritorno).

Nel trasporto transfrontaliero di persone è imponibile all’aliquota normale soltanto la quota della controprestazione relativa al tragitto percorso in territorio svizzero (art. 8 cpv. 2 lett. e LIVA). Per questo motivo è necessaria una corrispondente ripartizione della controprestazione.

[…]

Se non è possibile documentare il trasporto transfrontaliero e, quindi, illustrare il calcolo dei tragitti percorsi sul territorio svizzero e all’estero, il trasporto è considerato effettuato sul territorio svizzero.

Esempio di calcolo *

* l’indicazione dell’IVA è ancora all’8% e non al 7,7% come da aliquota in vigore dal 01.01.2018 poiché l’Ufficio Federale delle Contribuzioni sta provvedendo all’aggiornamento di tutti i documenti e si tratta di un’opera estremamente lunga e complessa.

Un’impresa che offre servizi in limousine effettua un trasporto transfrontaliero di passeggeri da Faido a Verona (IT). Per la prestazione fattura un importo forfettario di 1500 franchi. Questa controprestazione va ripartita come segue:

Tragitto sul territorio svizzero

Faido – Chiasso 90 km – 31 %

Tragitto sul territorio estero

Chiasso – Verona (IT) 200 km – 69 %

Prestazione totale

290 km – 100 %

Controprestazione imponibile per il tragitto sul territorio svizzero:

31 % di CHF 1’500.00 = CHF 465.00 (incl. 8,0 % IVA)

Il tragitto all’estero è esente dall’imposta:

69 % di CHF 1’500.00 = CHF 1’035.00

L’indicazione “incl. 8,0 % IVA” sulla fattura può riferirsi unicamente alla controprestazione imponibile per il tragitto sul territorio svizzero (p. es. CHF 465.00, incl. 8,0 % IVA)”.

FRANCIA

In Francia, la normativa di riferimento per il trasporto passeggeri è il Code Général des Impots (CGI) – vari articoli; nonché il Bulletin Officiel des Finances Publiques.

Le disposizioni generali, secondo l’art. 259 del Codice Tributario francese, prevedono che, per il trasporto di passeggeri, sia imponibile in territorio francese, la parte di tragitto percorsa in Francia.

L’art.259 A4 du Code Général des Impôts dispose que “par dérogation à l’article 259, est situé en France le lieu de la prestation suivante : les prestations de transport de passagers, en fonction des distances parcourues en France”.

E, come esplicitato dal Ministero delle Finanze francese, non viene operata alcuna distinzione sulla base del mezzo di trasporto utilizzato, la normativa si applica a prescindere da quest’ultimo.

AUSTRIA

Anche il codice IVA austriaco riporta degli articoli molto simili a quelli presenti in Germania, che citiamo di seguito. Il secondo si riferisce in particolare all’applicazione dell’aliquota IVA ridotta, pari al 10%, per “il trasporto di passeggeri con qualsiasi tipo di mezzo di trasporto” :

§ 3a Par. 10 UstG – Eine Personenbeförderungsleistung wird dort ausgeführt, wo die Beförderung bewirkt wird. Erstreckt sich eine Beförderungsleistung sowohl auf das Inland als auch auf das Ausland, so fällt der inländische Teil der Leistung unter dieses Bundesgesetz.

10 Par. 2 UstG – Die Steuer ermäßigt sich auf 10% für die Beförderung von Personen mit Verkehrsmitteln aller Art.

E, come riconfermato dal Ministero delle Finanze austriaco, sezione per le aziende straniere, di Graz-Stadt, “es besteht kein Unterschied welchen Landverkehrsmittel (Bus, PKW, Taxi oder Limousine) verwendet wird. Die auf den Streckenanteil in Österreich entfallenden Umsätze unterliegen der österreichischen Umsatzsteuer”.

[TRAD] – Non sussiste alcuna differenza rispetto al tipo di veicolo utilizzato per il trasporto di passeggeri (bus, autovettura, taxi o limousine). Il fatturato relativo alle tratte percorse in territorio austriaco è soggetto al versamento dell’IVA in Austria.

Nella panoramica realizzata, abbiamo trattato l’argomento dei trasporti a mezzo vetture NCC da un punto di vista prettamente normativo e fiscale, tralasciando al momento tutti gli eventuali adempimenti accessori da predisporre per i servizi all’estero, quali autorizzazioni di accesso (vedasi ad esempio la “vignetta” del Principato di Monaco), placchette ambientali oppure altre autorizzazioni specifiche, ad esempio quella per “i conducenti di taxi e limousine che effettuino trasporto professionale di persone nel Cantone di Ginevra”.

Se interessati ad un ulteriore approfondimento su queste tematiche, esse potranno costituire l’oggetto di una comunicazione a sé stante. Nel frattempo, lo studio rimane a disposizione per ulteriori approfondimenti e per rispondere ai vostri quesiti.