15 Settembre 2020

ancato rispetto linee guida allegate al DPCM: cosa prevedono le sanzioni


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Con la presente vorremmo richiamare, alla luce dei vari DPCM che si sono susseguiti negli ultimi mesi, quello che prevede l’impianto sanzionatorio in caso di mancato rispetto delle linee guida.

Come riportato anche nel comunicato numero 46 del Consiglio dei Ministri e ribadito nella legge 74 del 14 luglio 2020 il mancato rispetto dei contenuti dei protocolli o delle linee guida, regionali, o, in assenza, nazionali, di cui al comma 14 che non assicuri adeguati livelli di protezione determina la sospensione dell’attivita’ fino al ripristino delle condizioni di sicurezza.

L’articolo 2 disciplina più nel dettaglio le sanzioni. Riportiamo di seguito il testo integrale:

1. Salvo che il fatto costituisca reato diverso da quello di cui all’articolo 650 del codice penale, le violazioni delle disposizioni del presente decreto, ovvero dei decreti e delle ordinanze emanati in attuazione del presente decreto, sono punite con la sanzione
amministrativa di cui all’articolo 4, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, ((convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35.)) Nei casi in cui la violazione sia commessa nell’esercizio di un’attivita’ di impresa, si applica altresi’ la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell’esercizio o dell’attivita’ da cinque a trenta giorni. 
2. Per l’accertamento delle violazioni e il pagamento in misura ridotta si applica l’articolo 4, comma 3, del decreto-legge n. 19 del 2020. Le sanzioni per le violazioni delle misure disposte da autorita’ statali sono irrogate dal Prefetto. Le sanzioni per le violazioni delle misure disposte da autorita’ regionali e locali sono irrogate dalle autorita’ che le hanno disposte. All’atto dell’accertamento delle violazioni di cui al secondo periodo del comma 1, ove necessario per impedire la prosecuzione o la reiterazione della violazione, l’autorita’ procedente puo’ disporre la chiusura provvisoria dell’attivita’ o dell’esercizio per una durata non superiore a cinque giorni. Il periodo di chiusura provvisoria e’ scomputato dalla corrispondente sanzione accessoria definitivamente irrogata, in sede di sua esecuzione. In caso di reiterata violazione della medesima disposizione la sanzione amministrativa e’ raddoppiata e quella accessoria e’ applicata nella misura massima. 
((2-bis. I proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie, relative alle violazioni delle disposizioni previste dal presente decreto accertate successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono devoluti allo Stato quando le violazioni siano accertate da funzionari, ufficiali ed agenti dello Stato. I medesimi proventi sono devoluti alle regioni, alle province e ai comuni quando le violazioni siano accertate da funzionari, ufficiali ed agenti, rispettivamente, delle regioni, delle province e dei comuni.)) 
3. ((Salvo che il fatto costituisca reato punibile ai sensi dell’articolo 452)) del codice penale o comunque piu’ grave reato, la violazione della misura di cui all’articolo 1, comma 6, e’ punita ai sensi dell’articolo 260 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265.

Per completezza di informazione riportiamo i link a cui poter consultare le disposizioni ufficiali:

http://www.governo.it/it/articolo/comunicato-stampa-del-consiglio-dei-ministri-n-46/14610

https://www.gazzettaufficiale.it/atto/stampa/serie_generale/originario